Revoca del contratto (art. 1328):

  • proposta: può essere revocata finché il contratto non è concluso, ma se l’accettante ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizie della revoca il proponente è tenuto a risarcire le spese e le perdite subite.
  • accettazione: può essere revocata purché la revoca giunga a destinazione prima dell’accettazione.

I Contratti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza dei destinatari (art. 1334). Nel caso infatti in cui la proposta sia diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni a carico del solo proponente, essa diviene irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte a cui è destinata, che però può rifiutare tale proposta (art. 1333).

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