L’elaborazione comune del testo
Si ha elaborazione comune del testo quando il testo, il programma contrattuale è il frutto di una collaborazione tra le parti o attraverso persone di loro fiducia. In questo caso non può parlarsi di proposta e di accettazione.
Conclusione del contratto mediante inizio dell’esenzione (art.1327)
La regola secondo la quale il contratto è concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione trova una prima deroga nei casi in cui su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione deve essere eseguita senza una preventiva risposta, in tali casi il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto l’inizio l’esecuzione.
La ratio della norma (e quindi anche della deroga) viene comunemente ravvisa nella particolare esigenza di prontezza e speditezza della prestazione da parte del proponente, particolare esigenza che prevale sul suo interesse ad avere preventivamente cognizione, conoscenza dell’avvenuta accettazione. Ovviamente, la particolare esigenza di prontezza e speditezza nella esecuzione della prestazione dorate su questi dalla natura dell’affare.
Occorre precisare ancora che seppure non necessaria ai fini della conclusione del contratto, la pronta comunicazione dell’accettazione è comunque un atto dovuto. L’accettante che ritarda ad effettuare tale comunicazione è tenuto a risarcire il danno subito dal proponente. Il danno che qui rileva è quello che il proponente ha subito per avere confidato nella mancata conclusione del contratto (il pregiudizio risarcibile consisterà, ad esempio, nelle spese sostenute per altre trattative con altri per la stessa prestazione).
Tale affidamento può ritenersi giustificato quando si è trascorso un tempo superiore alla durata di efficacia della proposta. Solo dopo tale termine, infatti, il proponente può ragionevolmente presumere che la sua proposta sia rimasta caducata.
La conclusione del contratto mediante esecuzione costituisce un particolare schema di formazione del contratto, che integra comunque gli estremi dell’accordo.
Pertanto, il dato peculiare della conclusione del contratto mediante inizio dell’esecuzione non attiene tanto alla modalità di manifestazione del consenso, infatti, l’esecuzione della prestazione rileva come manifestazione tacita del consenso dell’accettante. Anzi si può dire che in generale l’esecuzione del contratto rappresenta il modello tipico di accettazione tacita cioè il modello di comportamento che alla stregua della valutazione sociale indica l’intento serio di accettare la proposta. La nota caratteristica pertanto risiede nel fatto che l’inizio dell’esecuzione perfeziona l’accordo senza che occorra preventiva partecipazione (comunicazione) al proponente. L’accettazione mediante inizio di esecuzione non è atto recettizio ma non perché l’accettazione non ponga l’oblato in relazione con un altro soggetto, bensì per il prevalere dell’interesse del proponente alla pronta e tempestiva esecuzione del contratto. Non sembra pertanto ammissibile il richiamo ad una disciplina diversa da quella che governa l’accordo contrattuale.
Secondo una parte della dottrina, che recepisce una teoria elaborata dalla dottrina tedesca, l’ipotesi del contratto concluso mediante esecuzione rientrerebbe invece in un’autonoma categoria negoziale, e precisamente nella categoria dei negozi di attuazione, che sono due negozi che avrebbero come nota peculiare quella di realizzare immediatamente la volontà del soggetto.
Tuttavia, questo inquadramento non è del tutto condivisibile posto che i contratti che si concludono mediante esecuzione possono ugualmente concludersi mediante accettazione espressa. L’attuazione è solo uno dei modi in cui può manifestarsi la volontà dell’oblato e non giustifica pertanto l’idea di una speciale categoria di negozi.
L’art.1327 è applicabile solo ai contratti che non richiedono la forma scritta ad substantiam.