Ogni società, ogni gruppo di persone per convivere ha bisogno di regole di comportamento e di disposizioni per la tutela dei propri diritti e per la soppressione delle violazioni. L’insieme di tutte queste regole, dette anche norme giuridiche, e dell’insieme degli Istituti che le emettono e le tutelano, che vanno a regolare la vita dei singoli e dell’intera società, vengono definite ordinamento giuridico.

Tra i tanti ordinamenti giuridici il più importante, ma non l’unico è quello statale, che posto ai vertici della vita sociale dei cittadini di uno Stato, rappresenta l’insieme di tutte quelle disposizioni che un Paese emette ed esige per la tutele e la realizzazione di tutti quei fini che lo Stato stesso si prepone tramite la carta costituzionale. Al di sopra dell’ordinamento giuridico statale vi sono altri ordinamenti come quello europeo (UE) o quello internazionale. Accanto a quello statale vi sono quelli degli altri stati esteri e della Chiesa. Infine all’interno di quello statale ve ne sono altri di carattere privato e pubblico. Tra quelli di carattere pubblico, che hanno cioè valore ed efficacia erga omnes, ricordiamo quelli regionali, provinciali e comunali.

Caratteristica essenziale dell’ordinamento statale è che quest’ultimo non dipende e deriva da nessun altro ordinamento per cui è definito originario ed indipendente. Nel caso in cui venisse a mancare una sola caratteristica di queste appena ricordate, si avrebbe una degenerazione dell’ordinamento e non sarebbe più in grado di garantire nulla e verrebbe ad essere scavalcato da qualche altra cosa. Il riconoscimento degli altri ordinamenti giuridici, come la chiesa e l’unione europea che sono pure originari ed indipendenti, avviene nel nostro Paese soltanto per una propria volontà legislativa che ne autorizza la convivenza con il nostro ordinamento senza però creare conflitti e sconvolgimenti dell’apparato costituzionale. In quest’ultimo caso verrebbe ad essere attivato un meccanismo di autodifesa che prevede la composizione di un’alta corte costituzionale con sommi poteri di decisione e tutela della nostra carta costituzionale e di tutte le sue teorie e principi.

Nel nostro ordinamento, la legge, che è il principale atto scritto (fonte del diritto), è la maggiore fonte di produzione della norma giuridica.

Da questa caratteristica deriva il fatto che il nostro è un ordinamento fondato sul diritto positivo cioè sulla presenza di norme poste come tali da organi specializzati a tale attività. Tuttavia, sin dall’antichità, l’uomo ha voluto convincersi che esiste anche un’altra forma di diritto, quello naturale, quello, cioè, che non è dato da nessun organo legislativo ma che è intrinseco all’uomo stesso in quanto tale. Pensiamo, ad esempio, a tutte quelle regole che gestiscono la conduzione familiare della vita. Non esiste nessuna norma che disciplini, se non in maniera generale nel Codice Civile, l’attività del padre all’interno del nucleo familiare. Tutto è lasciato alla consuetudine, agli affetti e agli istinti dell’uomo nei confronti del resto della famiglia. Pensiamo, anche, al divieto di uccidere che ancor prima di un divieto giuridico o religioso è un divieto morale ed istintivo del buon uomo e che solo dopo si è immortalato nel Codice penale.

Il diritto naturale ha, in fine, trovato la sua massima fonte di vita durante la rivoluzione francese in cui molti ideali e criteri di vita furono demoliti con la ghigliottina per dare luce a nuovi altri valori sociali, etici e giuridici che ancora oggi sono alla base della nostra vita sociale e giuridica. Oggi le principali norme di diritto naturale le ritroviamo scritte nel trattato internazionale sulle “Dichiarazioni dei diritti dell’uomo”.

La legge, quindi, abbiamo detto che contiene un comando obbligatorio per tutti che deve venire estrapolato dalla stessa e che è definito norma e che per distinguersi da tutte le altre è qualificata come norma giuridica.

Questa, per essere tale, deve contenere tre caratteristiche essenziali :

  • ALTERITA’ (o bilateralità) = in ogni rapporto giuridico, di qualunque natura esso sia, vi sono sempre due parti, una che possiede una situazione attiva del diritto e l’altra una passiva. La parte non è un individuo soltanto, ma può anche essere una aggregazione di individui che lottano per uno stesso ideale o diritto. Ogni soggetto che non è direttamente interessato al conflitto ma passivamente coinvolto si chiama terzo.
  • STATUALITA’ = La società si fa Stato per organizzarsi ed affidare allo stesso la gestione di due momenti importanti della vita giuridica di un popolo:

– La creazione delle norme giuridiche uguali e vigenti per tutti;

– La gestione e la soppressione di tutti i tentativi di evasione dagli obblighi imposti come legge (norme giuridiche) e l’applicazione dei relativi provvedimenti.

OBBLIGATORIETA’ = L’importanza sociale dell’ordinamento giuridico, oltre che dall’emanazione di norme giuridiche, è data anche dalla ricorrenza, se necessaria, all’uso della forza per l’applicazione coattiva delle norme e per la punizione delle evasioni dagli obblighi giuridici imposti (pena e sanzione).

Da un certo momento in poi, il nostro ordinamento giuridico ha incominciato a produrre delle clausole generali in materia di diritto civile che non corrispondono ai criteri di generalità ed astrattezza.

Diversi sono gli articoli del codice Civile che contengono queste clausole soprattutto in materia di obbligazioni e contratti.

Ad esempio una delle più importanti clausole che il nostro ordinamento civilistico contiene è il principio sano e giusto di correttezza e di buona fede sancito dall’art. 1337 cod. civ. ma da anche molti altri articoli che lo contengono in maniera indiretta.

Una norma per fattispecie consente, come nel caso del Diritto Penale con il Codice Rocco, una scarsissima attività interpretativa e dinamica del giudice che non può fare altro che applicare la legge.

Nel caso del Diritto civile, invece, il ragionamento per fattispecie è impensabile, prima perché non è possibile schematizzare tutti i possibili casi di illecito e di intervento del giudice e poi perché i casi di necessità giudiziale sono talmente ampi che rendere gli illeciti civile per fattispecie sarebbe un lavoro troppo ampio ed allo stesso modo inconsistente.

Così, invece, il giudice può analizzare il caso presentatogli dinanzi e rendere meno rigido il sistema interpretando secondo il momento ed in maniera libera

Solitamente si suole distinguere, prima di ogni altra cosa, il diritto oggettivo dal diritto soggettivo.

DIRITTO OGGETTIVO = per indicare l’insieme di norme giuridiche che dispongono regole ed obblighi al cittadino per la tutela dei propri diritto e per la tutela dell’ordinamento statale e giuridico in generale.

DIRITTO SOGGETTIVO = per indicare il potere che lo Stato, e l’intero ordinamento giuridico, attribuisce ad ogni cittadino (soggettivamente) per agire in difesa e per la tutela dei propri interessi personali.

In tempi moderni, però, si sono riconosciuti anche dei diritti che non possono essere considerati personali ne pubblici, sono i cosiddetti:

INTERESSI DIFFUSI che vengono considerati interessi della comunità nel suo complesso e per questo di particolare importanza (Es. tutela dell’ambiente);

INTERESSI COLLETTIVI che sono gli interessi di una data collettività, cioè non pubblici, non diffusi ma di una circoscritta schiera di uomini racchiusi da un vincolo comune (Es. sindacati dei lavoratori, Associazioni studentesche, ecc.).

In effetti, però, la concezione di diritto oggettivo presuppone la concezione di diritto soggettivo infatti ad esempio il diritto oggettivo tutela la mia proprietà, il diritto soggettivo fa si che io possa agire contro chiunque, anche lo Stato, per difendere ogni violazione della mia proprietà.

In generale, quindi, esiste una tutela degli interessi comuni ad un Paese e quelli del singolo cittadino.

A di tale distinzione trova applicazione rispettivamente il diritto pubblico e il Diritto Privato.

DIRITTO PUBBLICO = Regola, da una parte l’organizzazione dello Stato e di tutti gli altri enti pubblici (Regioni, provincie, comuni, ecc.) e i loro rapporti, e dall’altra parte il rapporto tra questi enti pubblici e il singolo cittadino.

DIRITTO PRIVATO = Regola l’interesse fra i singoli cittadino e che comunque non siano enti pubblici, cioè portatori di interessi comuni e superiori a quelli privati. In questi rapporti i cittadini sono posti fra loro in uno stato di parità.

Anche lo Stato, o gli altri enti pubblici, quando non sono portatori di interessi comuni e quindi non superiori a quelli del singolo, ma portatori di interessi patrimoniali, vengono considerati allo stesso modo dei cittadini e sottoposti al Diritto Privato.

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