Il Codice Civile prevede e disciplina una serie di cause diverse che portano alla nullità del negozio giuridico.

Alcuni vizi si trovano nella parte costitutiva dell’atto stesso, altri nel successivo funzionamento. Per questo il negozio giuridico talora non produrrà alcun effetto e talora lo farà solamente in parte.

In alcuni casi il negozio giuridico non si annulla ma rimane valido prevedendo, però, una penna consecutiva, così da definirlo negozio giuridico irregolare (art. 1419-1420-1446 cod. civ.).

Un negozio giuridico viziato può essere nullo o annullabile.

LA NULLITA’

E’ nullo un negozio giuridico che non è in grado di esplicare i propri effetti giuridici tipici. La nullità è la forma più grave in assoluto di invalidità del negozio giuridico tanto che le parti potrebbero comportarsi come se l’atto giuridico non fosse mai venuto alla luce.

La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse ed ha effetti anche nei confronti di terzi.

A norma dell’art. 1418 cod. civ. il negozio giuridico è nullo quando manca anche uno solo degli elementi essenziali del negozio stesso, o quando sia contrario a norme imperative o comunque illecito.

Non è necessario che la sanzione di nullità, al contrario dell’annullabilità, sia testualmente contenuta nel negozio giuridico ma può anche essere virtualmente implicita nello stesso (Es. violenza fisica = mancanza di volontà, ecc.) ed essere richiesta d’ufficio dal giudice.

Le cause di nullità del negozio giuridico possono essere:

– Riguardo al soggetto: Mancanza di capacità giuridica dei soggetti;

– Riguardo alla volontà: Mancanza di intenzione o di serietà o violenza fisica;

– Riguardo alla forma: Mancanza della forma richiesta;

– Riguardo alla causa: Causa o motivo illecito;

– Riguardo al contenuto: Oggetto mancante, illecito o impossibile.

La nullità è imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.), insanabile ed ha valore retroattivo (ex Tunc);

L’ANNULLABILITA’

Per alcuni casi la sanzione di nullità risulta essere eccessivamente gravosa per quanto riguarda i relativi effetti giuridici dell’atto. In tali casi alla nullità si sostituisce l’annullabilità che consiste nel prolungamento della vita di un atto giuridico in maniera regolare riconoscendo, però, la potestà di un soggetto, di chiedere ed ottenere l’annullamento con i relativi effetti retroattivi (ex Tunc).

L’annullabilità è una sorta di momento di pendenza che si protrae fino al giungere del termine di prescrizione per l’azione di annullamento. Solo dopo tale termine l’atto si convalida sin dall’inizio come se fosse nato senza alcun vizio.

La situazione di pendenza può essere sanata, però, tramite:

– la prescrizione dell’azione di annullamento (5 anni);

– la convalida dell’atto giuridico in questione;

– l’annullamento dell’atto giuridico in questione.

La convalida può essere fatta tacitamente se si eseguono volontariamente tutti i comandi dell’atto giuridico o espressamente se si dichiara l’intento di sanare l’atto in causa pur conoscendo le cause di invalidità.

L’annullamento è possibile solamente per i casi previsti dalla legge e solo quando uno degli elementi essenziali del negozio giuridico è viziato.

L’annullabilità, a norma dell’art. 1425 cod. civ., si ha nei casi riguardanti i soggetti (incapacità di agire) e la volontà (vizi del volere).

Questi sono i casi generali di annullabilità. Esistono, poi, anche altri casi specifici per situazioni varie cui il Codice Civile disciplina in maniera non organizzata ma di qua e di la per il testo (Es. contratto concluso dal rappresentante con palesi contrasti di interesse con il rappresentato).

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