Con l’opzione una parte rimane vincolata alla propria dichiarazione mentre l’altra ha la facoltà di accettarla o meno entro un certo termine. Generalmente l’attribuzione di un’opzione costituisce oggetto di una clausola che è parte di un altro e più ampio contratto. La concezione dell’opzione è dunque contrattata perché fa parte di una negoziazione più ampia. L’art. 1331 stabilisce che “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’Art. 1329.” Art. 1329 “Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.” Con tale norma il legislatore ha preteso di estendere all’opzione quella parte della disciplina che riguarda la propostairrevocabile. Dalla norma menzionata si desume che l’opzione è il risultato di un accordo e/o di una convenzione che interviene fra colui che concede l’opzione e il cosiddett opzionario. Tale accordo tuttavia ha per oggetto solo la soluzione strumentale il cui esercizio potrà determinare la nascita di tale rapporto. Risulta dunque la radicale differenza con la proposta irrevocabile: mentre quest’ultima costituisce un atto unilaterale del proponente e non può avere carattere oneroso, l’opzione è un contratto che può essere a titolo oneroso. Ne deriva che l’opzione è irrevocabile perché deriva da un contratto intercorso con l’opzionario e non perché il vincolo di irrevocabilità sia stato assunto unilateralmente dal proponente. Se l’opzione consiste nell’attribuzione di un diritto potestativo, il contratto finale si concluderà al’atto stesso in cui l’opzionario deciderà di esercitare in forma positiva il proprio diritto. In tal caso il contratto finale si conclude come risultato di una vicenda che vede un soggetto vincolato alla propria proposta contrattuale e l’altro libero di accettarla o meno attraverso l’esercizio dell’opzione. Il risultato può apparire il medesimo di quello della proposta irrevocabile ma è ottenuto attraverso un iter diverso, attraverso un contratto preparatorio di un contratto finale. Le conseguenze giuridiche di tale iter:

– se l’opzione è un diritto esso potrà essere ceduto anche a terzi, ove naturalmente sia cedibile il contratto finale;

– se l’accettazione dell’opzionario non fosse del tutto conforme alla proposta del concedente, l’opzionario non decadrà dall’opzione perché, ove il termine non sia ancora ispirato, potrà sempre accettare in modo conforme alla proposta.

Nell’opzione il termine non costituisce elemento necessario della stessa, ma solo un termine relativo all’esercizio di un diritto che potrà essere stabilito dal giudice. Si presuppone che l’opzione non comporti l’indisponibilità del bene oggetto di essa, ciò non toglie che colui che ha concesso l’opzione sia tenuto a rispettare l’impegno assunto verso l’opzionario. L’alternativa è tra la responsabilità contrattuale e un’altra forma di responsabilità assimilabile alla culpa in contrahendo.

Dovrà propendersi per quest’ultima ove si ritenga che il diritto d’opzione è pur sempre un diritto strumentale alla conclusione di un contratto e non un diritto finale alla prestazione materiale.

Risarcibile sarà in tal caso il solo interesse negativo, salva la restituzione di ciò che si è pagato per l’opzione.

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