L’estinzione della persona giuridica

L’estinzione si riferisce alla fine del soggetto e non del solo regime legato alla personalità giuridica. Anche d’ufficio è dichiarata dalla medesima autorità che ha concesso il riconoscimento quando si verifichi una delle cause determinate dall’atto costitutivo o dallo statuto o dalla legge (art. 27 d.p.r. 316/200) come la scadenza del termine stabilito per la durata dell’ente, il raggiungimento o la sopravvenuto impossibilità dello scopo, l’esaurimento del patrimonio e il venir meno di tutti gli associati.

I controlli specifici per le fondazioni e l’inammissibilità della fondazione non riconosciuta

Rispetto alle associazioni più vasta è la sfera dei controlli specifici cui sono sottoposte le fondazioni. Il fondatore non ha alcun poter per incidere sugli atti e sulle vicende dell’ente che ormai da lui si è staccato. La necessità che lo scopo della fondazione riguardi interessi non singolari risulta da segni testuali univoci, come l’attribuzione all’autorità amministrativa del potere di concedere d’ufficio il riconoscimento per le fondazioni testamentarie. I controlli esercitati dall’autorità governativa concernono l’amministrazione delle fondazioni e possono dar luogo all’annullamento delle delibere degli amministratori dell’ente contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine l’esercizio delle azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità.

L’autorità amministrativa potrebbe anche disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni o l’unificazione della loro amministrazione rispettando per quanto è possibile la volontà del fondatore (art. 26). Quando lo scopo della fondazione è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa autorità, l’autorità amministrativa può anche disporre la trasformazione dell’ente, anche in questo caso allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (art. 28). Nel caso di estinzione in mancanza di disposizioni statuarie, l’autorità amministrativa devolve i beni ad altri enti che hanno fini analoghi (art. 31).

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