Le cose ed i beni

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Con l’espressione bene il codice ha inteso designare una cosa suscettibile di soddisfare un bisogno del soggetto. L’espressione cosa è intesa come cosa materiale che occupa uno spazio o agisce sui sensi. In una civiltà dominata dall’industria, alle cose materiali sono andata opponendosi entità diverse, come i servizi, che hanno un’esistenza puramente ideale e sono denominati invece beni immateriali.

Beni immobili e beni mobili

L’importante divisione fra beni mobili e beni immobili viene stabilita dall’art 812 che presenta un’elencazione tassativa dei beni immobili: il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici ecc. tale elencazione riguarda gli immobili per natura. Nel secondo comma considera invece gli immobili considerati tali dalla legge: i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti se saldamente ancorati alla riva ecc. Tutti gli altri beni diversi dai beni immobili sono considerati beni mobili. Le cose che sono mobili prima dell’incorporazione al suolo, perdono tale loro qualifica e divengono immobili. Si verifica l’incorporazione quando una cosa viene naturalmente o artificialmente compenetrata in un’altra, se viene meno l’incorporazione, i beni tornano ad essere mobili. Le energie naturali che hanno valore economico (energia termica, elettrica ecc.) sono considerate beni mobili. In relazione alla categoria romanistica dei diritti e delle azioni riferite ai beni, l’art. 813 precisa che i diritti reali e le azioni relative aventi ad oggetto beni immobili seguono le disposizioni concernenti i beni immobili, tutti gli altri, seguono le disposizioni concernenti i beni mobili. Per i beni immobili la legge richiede, a pena di nullità, forme particolari per i negozi che costituiscono o trasferiscono diritti reali, infatti, a norma dell’art. 1350, le principali convenzioni debbono rivestire la forma dell’atto scritto, mentre per i beni mobili è valida ogni forma. Inoltre, l’importanza dei beni immobili ha reso necessaria l’adozione di particolari forme di pubblicità: in Italia tale regime di pubblicità, si attua con la trascrizione dell’atto relativo ai beni immobili nei pubblici registri immobiliari. Per i beni mobili vale essenzialmente il loro possesso. La distinzione si riflette anche nelle diverse garanzie reali relative: i beni immobili sono infatti suscettibili di ipoteca, i beni mobili di pegno. Infine, una cosa mobile può non appartenere ad alcuno, mentre ciò non è possibile per i beni immobili che, se cessano di essere di proprietà di alcuno, diventano di proprietà dello Stato.

Beni mobili registrati

Alcuni beni mobili sono regolati dalle leggi speciali con disciplina particolare, si tratta dei beni mobili registrati, come autoveicoli o navi che devono essere iscritti in speciali registri fra i quali si ricordano: il pubblico registro automobilistico ( P.R.A. tenuto dall’A.C.I.), i pubblici registri nautici e il registro nautico nazionale. I beni mobili iscritti in pubblici registri hanno una particolare regolamentazione che li avvicina ai beni immobili; per il resto sono considerati beni mobili (art. 815).

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