L’art. 1340 recita che “Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.” È possibile fare una distinzione fra diversi tipi di uso. Usi normativi sono quelli generali, caratterizzati dalla convinzione di coloro che li praticano di agire in base ad un dovere. Essi costituiscono fonte di diritto. Gli usi interpretativi riguardano l’interpretazione del contratto e ad essi fa riferimento l’art. 1368. Infine gli usi negoziali o contrattuali sono quelle pratiche o pattuizioni in uso in una stessa zona con riferimento ad es. a certi tipi di contrattazione.

Es. di usi negoziali sarebbero quelli aziendali che si formano nell’azienda e che sarebbero carenti di requisiti di generalità e dell’opinio iuris ac necessitatis che caratterizzano invece l’uso normativo.

Non mancano opinioni secondo le quale anche gli usi che fanno riferimento a questa norma debbono definirsi normativi, così come non mancano opinioni secondo le quali gli usi negoziali dovrebbero invece accumunarsi a quelli interpretativi. Ove l’uso debba definirsi negoziale, esso può derogare alle norme dispositive di legge e prevale sulle norme suppletive. Diverso è il caso ove l’uso debba definirsi normativo giacché esso incontra i limiti posti dagli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari sulla legge. se l’uso è negoziale la sua esistenza deve essere provata dalla parte interessata trattandosi di un elemento di fatto. A favore della tesi del carattere negoziale o contrattuale degli usi è anche il fatto che, ove ciò non fosse, non si capirebbe il significato del richiamo ali usi che effettua l’art. 1374. Quest’ultima norma dovrebbe definirsi un doppione della prima.

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