La libertà di associazione e la tutela dell’individuo nell’associazione

L’associazione è un’organizzazione collettiva privata, formata da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune di natura ideale o, comunque, diverso dall’esercizio di un’attività economica.

Essa nasce per effetto di un accordo fra le persone che decidono di associarsi (atto costitutivo) e stabiliscono le regole di funzionamento dell’associazione (statuto).

In Italia la libertà di associazione è garantita dall’art. 18 Cost..

Il riconoscimento e l’autonomia patrimoniale

Le associazioni possono venire riconosciute con provvedimento dell’autorità amministrativa.

Il riconoscimento non è un presupposto per l’efficacia giuridica dei patti associativi; esso si limita a conferire la personalità giuridica:ciò significa la più netta separazione dell’ente delle persone degli associati e dei gestori e implica che dei debiti dell’associazione risponde solo questa con il suo patrimonio.

In mancanza del riconoscimento, invece, alla responsabilità dell’associazione si accompagna la responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa (ma anche la responsabilità di qualsiasi associato (art. 38 c.c.)). Il riconoscimento ha, dunque, efficacia costitutiva della personalità giuridica.

Il riconoscimento potrà venire negato quando il patrimonio appaia insufficiente a garantire le ragioni dei creditori futuri.

Gli atti più importanti nella vita delle persone giuridiche sono soggetti a pubblicità nel registro delle persone giuridiche, che può essere consultato da chiunque.

La soggettività giuridica e il patrimonio delle associazioni

I contributi degli associati e i beni altrimenti acquistati costituiscono il fondo dell’associazione. Questo fondo è proprietà dell’associazione e non proprietà comune degli associati, i quali non hanno alcun diritto su di esso e, quando recedono dall’associazione, o ne sono esclusi, non hanno diritto alla liquidazione di una quota (artt. 24, 37 c.c.).

Il patrimonio sociale è, dunque, ben distinto rispetto a quello dei singoli associati, tanto nell’associazione riconosciuta, quanto in quella non riconosciuta.

Atto costitutivo e statuto

Le associazioni si costituiscono con un accordo tra un gruppo di persone, che saranno i primi associati.

Per costituire un’associazione non riconosciuta non sono necessarie formalità particolari. E’ sufficiente l’accordo, comunque manifestato, sugli elementi essenziali per l’esistenza dell’associazione.

Se l’associazione aspira ad ottenere il riconoscimento, l’atto costitutivo dovrà essere redatto in forma pubblica (artt. 14, 2699 c.c.) e dovrà indicare anche la denominazione, il patrimonio e la sede.

Gli organi dell’associazione

L’assemblea degli associati delibera in base al principio maggioritario.

Le deliberazioni dell’assemblea possono essere impugnate dinanzi all’autorità giudiziaria.

Il controllo giudiziario è necessario a tutela dei singoli associati, dell’ente stesso e di interessi generali. Esso, però, non deve ledere l’autonomia dell’associazione, e perciò non può portarsi sull’opportunità delle scelte operate dall’assemblea, ma solo sulla loro conformità alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto. (art. 23 c.c.); si dice che il controllo è di legalità, non di merito.

L’assemblea degli associati nomina gli amministratori.

Federazioni di associazioni e associazioni parallele

Le grandi associazioni presentano problemi organizzativi che vanno risolti attraverso il decentramento.

Una soluzione è quella di costituire numerose associazioni minori, di carattere settoriale o locale, e riunirle in una federazione: quest’ultima non è altro che un’associazione, i cui membri sono altre associazioni anziché persone fisiche.

Altra struttura possibile è quella delle associazioni parallele: gli iscritti partecipano tanto alle sezioni locali o settoriali, quanto all’associazione di vertice, con due rapporti paralleli e inscindibili.

Ammissione e recesso degli associati

Le associazioni, nella loro struttura tipica, sono aperte all’adesione di nuovi membri. Gli statuti determina i requisiti necessari per l’ammissione. Il rifiuto dell’ammissione non può venire sindacato dall’autorità giudiziaria, perché ciò contrasterebbe con la libertà di associazione.

L’associato può sempre recedere dall’associazione,se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato (art. 24 c.c.). L’impegno di partecipare all’associazione per tutta la vita è nullo, per la tutela della libertà del singolo. Anche quando l’impegno di restare nell’associazione sia valido, sarà sempre possibile recedere anticipatamente e con effetto immediato per giusta causa.

Esclusione degli associati

L’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; la deliberazione di esclusione deve essere motivata. Essa potrà venire impugnata di fronte all’autorità giudiziaria non solo per violazione di regole legali o statuarie sul procedimento (art. 23 c.c.), ma anche per gravi motivi (art. 24 c.c.). L’autorità giudiziaria, però, non può sostituire i propri criteri a quelli dell’associazione.

L’associato receduto, o escluso, o che comunque abbia cessato di appartenere all’associazione, non può pretendere che gli venga liquidata una quota del patrimonio sociale (artt. 24, 37 c.c.).

L’estinzione dell’associazione

L’associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile, o quando siano venuti a mancare tutti gli associati (art. 27 c.c.).

L’associazione si estingue, inoltre, per deliberazione dell’assemblea, approvata con il voto di almeno tre quarti degli associati (art. 21 c.c.).

L’associazione non viene meno immediatamente, ma entra in liquidazione. In questa fase non si possono compiere nuove operazioni (art. 29 c.c.): si devono solo definire i rapporti giuridici pendenti, pagando i creditori dell’associazione. I beni che restano sono devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto o secondo le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento. In mancanza, provvede l’autorità governativa attribuendo i beni ad altri enti che abbiano fini analoghi (artt. 30, 31, 32 c.c.). Esaurita la liquidazione, l’associazione si estingue.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento