Le associazioni riconosciute comprendono quelle persone giuridiche composte da una pluralità di persone, che, apportando ciascuna una determinata quota di beni, intendono conseguire uno scopo comune, non necessariamente immutabile nel tempo e rivolto a loro vantaggio. L’elemento personale, costituito da un’organizzazione di individui, assume un’importanza preminente nelle associazioni, che necessitano peraltro, per poter conseguire le loro finalità, anche di un seppur minimo patrimonio.

1. L’assemblea degli associati. Un organo di fondamentale importanza è l’assemblea degli associati. Essa ha la funzione di decidere cc 21 su tutte le questioni di maggiore importanza riguardanti la vita dell’ente e il suo operato: può modificare lo statuto e l’atto costitutivo, deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio, approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori ed esercita l’azione di responsabilità nei loro confronti, può escludere gli associati ed esercitare tutti gli altri compiti che le siano affidati dall’atto costitutivo. Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio cc 20, tutte le volte che ve ne sia la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; adotta le sue decisioni a maggioranza dei voti, in presenza di almeno la metà degli associati nella prima convocazione, mentre la seconda deliberazione cc 21 è valida quale che sia il numero degli intervenuti; nelle deliberazioni che approvano il bilancio e in quelle relative alla loro responsabilità, gli amministratori non possono votare. Altre maggioranze sono previste dalla legge per deliberazioni specifiche (ad es., per modificare l’atto costitutivo o lo statuto).

2. Gli amministratori. Altro organo delle associazioni è costituito dagli amministratori (che spesso cumulano in sé anche i poteri rappresentativi), ai quali spetta decidere sull’ordinaria gestione degli affari e dare esecuzione alle delibere assembleari: essi sono responsabili verso l’ente per il proprio operato secondo le norme sul mandato cc 18.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento