L’evoluzione delle associazioni non riconosciute e la loro parificazione alle persone giuridiche, nascono dalla constatazione dell’eguaglianza strutturale o tipologica delle associazioni non riconosciute con quelle munite di personalità giuridica. La Cassazione ha rilevato che l’art. 2 della Costituzione tutela tanto i diritti del singolo entro le formazioni sociali quanto le formazioni sociali stesse, come strumenti medianti i quali si realizza la personalità dell’uomo. Invece il riferimento alla garanzia costituzionale della libertà di associarsi senza autorizzazione (art. 18 Costituzione), è valso a giustificare la tutela accordata al gruppo contro le lesioni del suo patrimonio morale ed a dare fondamento alla tutela del comune sentire per il quale un’associazione si è costituita. Per tutte le associazioni, riconosciute e no, la soggettività è effetto della stessa e sola autonomia degli associati che si manifesta mediante il contratto associativo ed incontra i limiti generali dell’autonomia contrattuale, quali la necessità che sia lecito il contenuto contrattuale e meritevole di tutela gli interessi prospettati. Sarebbe illecito per contrarietà all’ordine pubblico; sarebbe nullo qualora contenesse una clausola essenziale, mediante la quale ciascun associato disponesse dei suoi beni in favore del presidente dell’associazione; sarebbe nullo il contratto costitutivo di un’associazione che si proponesse il fine dell’insegnamento della lettura agli ultracentenari analfabeti, mercé l’utilizzazione di un pingue patrimonio, formato da sostanziosi contributi per gli associati.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento