Rimane da analizzare il grado di rilevanza che la persona fisica in sé ha rispetto all’ordinamento giuridico. L’espressione diritti fondamentali significa diritti che fanno parte della persona come tale, sono perciò diritti intrinseci, inalienabili e persino irrinunciabili. L’espressione tradizionale è diritti della personalità, espressione non sempre accolta con favore a causa della sua eccessiva rigidità. Un altro motivo della difficile introduzione è di carattere sistematico. Il c.c. detta al libro primo le regole proprie della persona fisica. La materia della tutela civile è tradizionalmente riservata al capitolo per la responsabilità per fatto illecito. Infine, la fonte ove quei diritti sono descritti è la Carta costituzionale (esempio ne è l’art.2). abbiamo poi la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentale dell’Unione Europea.

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