È l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, cioè un rapporto suscettibile di essere valutato in termini economici cc 1321 1174. Il contratto è lo strumento giuridico più diffuso per la regolamentazione dei rapporti e delle intese tra i privati.

  1. Elementi essenziali. Il codice civile cc 1322 elenca gli elementi essenziali del contratto, siano o no previsti dalla legge:
    1. l’accordo delle parti, cioè il loro consenso sui termini esatti dell’affare. Il contratto è quindi concluso quando chi ha fatto una certa proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte: prima di questo momento la proposta può essere revocata; anche l’accettazione può essere revocata, purché la notizia della revoca giunga al proponente prima dell’accettazione cc 1328
    2. la causa, cioè la ragione principale del contratto. In una compravendita, ad es., la causa è lo scambio di una cosa contro un prezzo. La causa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. I contratti previsti dal codice civile hanno tutti, in astratto, una causa lecita; gli altri la devono avere, in modo che siano giustificati e leciti tutti gli effetti del contratto. La mancanza o l’illiceità della causa provoca la nullità (e dunque l’inefficacia) del contratto;
    3. l’oggetto, cioè il contenuto concreto dell’accordo. L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile: la mancanza di queste caratteristiche dell’oggetto rende nullo il contratto. Sono quindi nulli, ad es., i contratti con cui ci si impegni ad andare su Marte (oggetto impossibile), o a vendere un rene (oggetto illecito per contrarietà all’ordine pubblico), a vendere ‘qualcosa’ (oggetto indeterminabile);
  2. la forma, quando la legge la prevede come requisito di validità del contratto. Vige la regola della libertà delle forme contrattuali (un contratto si può concludere a voce, con una stretta di mano, con un cenno ecc.), ma per alcuni contratti è richiesta la forma scritta (ad es., per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, ovvero che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili). La forma scritta e quella dell’atto pubblico sono imposte per i contratti che rivestono maggiore importanza economica. I contratti relativi a beni mobili sono invece a forma libera. La mancanza della forma prevista dalla legge provoca la nullità del contratto. In certi casi il contratto è valido anche se non stipulato con particolari formalità, ma può essere provato (cioè dimostrato) solo se scritto (è il caso della transazione: in mancanza della forma scritta, non è consentito provarne il contenuto mediante testimoni o altro, ma il contratto è valido).
    1. Elementi accidentali. Nel contratto le parti possono inserire elementi accidentali per la realizzazione di particolari interessi. Tali elementi sono: la condizione, il termine, il modo.

Scioglimento del contratto. Dopo la conclusione, il contratto ha forza di legge tra le persone che lo hanno stipulato, perciò può essere sciolto o da un accordo in tal senso, o per ragioni espressamente ammesse dalla legge. Tali ragioni cc 1372 sono il recesso e la risoluzione. Il recesso può essere convenzionalmente stabilito dalle parti stesse, in previsione di futuri disaccordi. Le parti, quando si accordano perché a una di esse sia attribuita la facoltà di recedere, possono convenire che questa consegni all’altra una caparra penitenziale , che in caso di recesso funge da corrispettivo per la parte che lo subisce.

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