Una particolare ipotesi di formazione del contratto è quella che concerne l’adesione successiva di nuove parti. La possibilità dell’adesione di nuove parti è tipica dei contratti con comunione di scopo dove le parti cooperano per la realizzazione dell’interesse comune.

Il contratto che prevede l’adesione successiva di nuove parti si dice aperto.

In questi contratti, sostanzialmente, è prevista una particolare clausola detta clausola di adesione che consente ad altri soggetti di aderire al contratto successivamente.

L’adesione al contratto deve essere diretta o all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto (cioè all’organo rappresentativo esterno al quale è conferita la competenza rappresentativa del gruppo) ho in mancanza l’adesione deve essere comunicata tutti contraenti originari.

Gli originari contraenti del contratto aperto assumono la veste di proponenti rispetto a coloro che vorranno aderire successivamente al contratto. Per tale ragione si rende necessaria la comunicazione dell’adesione a questi soggetti in quanto l’adesione corrisponde ad un’accettazione dell’offerta fatta da coloro che stipularono il contratto apponendovi la clausola d’adesione.

La proposta, ancora, può essere indirizzata alla generalità dei soggetti (in tal caso si configura come un’offerta al pubblico) o ore a persona determinate.

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