I contratti reali costituiscono una categoria eterogenea e residuale, in parte in eccezione alla classificazione dei contratti.

Si denominano così perché riguardano l’utilizzazione di una cosa (res) e dunque nella loro formazione assume rilievo la consegna, elemento essenziale, senza il quale il contratto non può considerarsi concluso.

La natura eccezionale dipende proprio da questa centralità della consegna, che perfeziona il contratto, dal momento che nel nostro ordinamento i contratti di norma si concludono con il semplice consenso. A tale anomalia si aggiunge un altro aspetto di rilievo, ovvero che i contratti reali possono solo essere tipici, in contraddizione con l’articolo 1322 2° c.

Si considerano contratti reali il contratto estimatorio, il comodato, il mutuo, il deposito e il pegno.

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