Le situazioni soggettive e i rapporti fra individui non sempre si esauriscono all’interno del singolo ordinamento statuale, ma richiamano altri ordinamenti. Quando ciò si verifica, sorge l’esigenza di assicurare la tutela più congrua degli interessi sui quali i caratteri di estraneità del rapporto vengono ad incidere. Ne deriva la qualificazione delle norme non come norme di diritto internazionale, ma come norme di diritto sostanziale contrassegnate da peculiari profili di estraneità e da rapporti definibili “transazionali”, la cui regolamentazione deve tener conto dei concreti caratteri al fine di assicurarne il più coerente svolgimento. Pur essendo definite norme di diritto internazionale privato, esse sono a tutti gli effetti norme privatistiche a salvaguardia delle libere determinazioni che i singoli possono assumere nell’esercizio della loro autonomia e a tutela dei soggetti terzi che nella concreta determinazione di autonomia abbiano riposto incolpevole affidamento. Quest’ultima forma di tutela evidenzia un profilo di disciplina sotto al quali si pone il problema di equilibrio fra libertà di iniziativa del singolo e dovere di solidarietà fra consociati. Nell’equilibrio delle opposte istanze esse realizzano la loro funzione istituzionale, che sta nell’assicurare il più equo comportamento fra quelli che possono definirsi i diritti dell’uomo e quelle che sono le oggettive necessità di ciascun ordinamento.

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