Se la norma giuridica è un imperativo e per questo si intende una proposizione la cui funzione è determinare il comportamento altrui, non c’è dubbio che la norma è rivolta a qualcuno. Il problema dei destinatari diventò acuto quando il giurista Jhering, sostenne che i destinatari della norma giuridica non sono i cittadini ma gli organi giudiziari incaricati di esercitare il potere coattivo, Ciò che contraddistingueva una norma giuridica, secondo Jhering, era la sua efficacia interna da parte dello stato e dunque ciò che faceva diventare giuridica una proposizione normativa era il fatto che i giudici avessero il potere di farla rispettare; ad esempio l’art. 575 c.p. dice:”chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”, tale art. non istituisce l’obbligo di non uccidere, ma semplicemente l’obbligo di punire.

Tale tesi è stata sostenuta anche da Kelsen il quale, affrontando il problema della distinzione tra norma primaria rivolta ai sudditi e norma secondaria rivolta agli organi dello stato, sostiene che la norma primaria , quella istituente un ordinamento come giuridico, sia quella che abitualmente è detta secondaria. Ora posto l’ordinamento giuridico come coattivo, esso può consistere esclusivamente di norme rivolte agli organi e quindi quelle rivolte ai sudditi non sono necessarie. Bobbio a tale teoria sui destinatari muove alcune obiezioni:

  1. è possibile un ordinamento giuridico composto solo da norme rivolte agli organi giudiziari, ma di fatto anche gli ordinamenti giuridici statuali comprendono norme rivolte ai cittadini e se si fa riferimento al codice civile, si osserva che vi sono molte norme rivolte ad essi, cioè norme primarie che stabiliscono non una sanzione ma un tipo di comportamento la cui violazione implica (ma non necessariamente) una sanzione.
  2. dire che queste norme esistono ma non sono giuridiche, significa sostenere che la giuridicità di una singola norma si identifichi nella sua validità, cioè dipende solo dal fatto di appartenere ad un sistema giuridico
  3. le norme secondarie non sono ultime in quanto ve ne sono altre che potremmo chiamare terziarie che attribuiscono una sanzione alla trasgressione della norma secondaria. Se sosteniamo che le norme primarie non sono giuridiche perchè si limitano a fissare il presupposto per l’entrata in vigore di n’altra norma, saremmo costretti a non fermarci alle norme secondarie e a concludere che l’unica norma giuridica è la norma fondamentale perchè la sua trasgressione non rinvia a nessun’altra norma.
  4. se è vero che un ordinamento giuridico è un ordinamento normativo a efficacia rafforzata, ciò non esclude che esso conti anche sull’efficacia semplice cioè sull’adesione alle norme rivolte ai cittadini.
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