L’operazione rileva ad effetti IVA se ci sono: requisito soggettivo e oggettivo e presupposto territoriale. E’ quindi indispensabile che le operazioni siano fatte nel territorio dello Stato.

L’art 7 DPR 633, non scostandosi molto dalle precedenti definizioni, delimita il territorio dello Stato al fine di individuare le operazioni considerabili tassabili in Italia alia, mentre il territorio della Comunità è delimitato al fine di rilevare l’area in cui si realizzano le operazioni intracomunitarie; infine è col riferimento ai paesi terzi che rilevano i concetti di import/export. Il 7 contiene poi altre definizioni ricorrenti nell’ambito della determinazione del requisito territoriale delle operazioni:

1)soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato (è il soggetto passivo domiciliato/residente nel territorio statale che non abbia stabilito domicilio all’estero ovvero la stabile organizzazione nel territorio statale di soggetto domiciliato/residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute);

2) trasporto comunitario di passeggeri (concetto da ricondursi ad un trasporto che avviene in parte all’interno dell’UE e in parte al suo esterno);

3)trasporto intracomunitario di beni (si deve intendere il trasporto di beni il cui luogo di partenza e luogo d’arrivo sono in 2 Stati diversi);

4) locazione a breve termine di mezzi di trasporto (quindi tra la locazione a breve termine dei mezzi di trasporto e quella a lungo termine, il discrimen è rappresentato dal limite di durata: avremo anche 2 forme di tassazione).

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