Natura giuridica dell’avviso di accertamento nel diritto tributario

Il procedimento amministrativo di applicazione delle imposte sfocia in un atto che le leggi denominano avviso di accertamento. Tale atto è ben più che un avviso e non è affatto sicuro che il suo effetto sia di mero accertamento. L’avviso di accertamento viene denominato, da molti autori, come atto d’imposizione: espressione questa, che vuol mettere in rilievo che, con questo provvedimento, l’ufficio impone qualcosa.

Le statuizioni nel diritto tributario

Esaminiamo il contenuto dispositivo dell’atto d’imposizione.

A) In materia di imposte sui redditi, la legge prescrive che l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate…. Ciò che sembra essenziale è soltanto la determinazione dell’imponibile; vi sono infatti ipotesi in cui l’atto non va oltre tale determinazione.

Una prima ipotesi è data dall’accertamento dei redditi delle società di persone; con esso viene determinata l’imposta dovuta dalla società ILOR ma , agli effetti dell’imposta dovuta dal socio, rileva soltanto la determinazione dell’imponibile della società, da imputare poi, pro quota, a ciascun socio, agli effetti dell’imposta dovuta al socio.

Un’altra ipotesi si ha quando l’imponibile è di segno negativo oppure costituito dal cosiddetto pareggio fiscale; l’avviso che accerta delle perdite o accerta il pareggio non comporta, evidentemente, statuizioni circa l’imposta; si può dire, anche, che comporta la statuizione che non è dovuta alcuna imposta per quel periodo.

B) Nella disciplina dell’Iva, il contenuto dell’avviso di accertamento non è specificato dal legislatore, che si limita a stabilire che “l’ufficio imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante”.

C) Le imposte indirette si differenziano da quelle dirette in quanto la loro applicazione avviene attraverso una sequenza di atti in parte diversa. All’avviso di accertamento delle imposte sui redditi corrisponde nelle imposte indirette, l’avviso di accertamento di valore così denominabile in quanto di regola, in tali imposte, occorre stabilire il valore venale del bene su cui incide l’imposta.

L’essenziale caratteristica che differenzia tale avviso da quello delle imposte dirette non è però tanto il fatto che esso implichi la valutazione del valore venale di un bene, quanto al fatto che il suo contenuto riguarda soltanto tale valore, senza estendersi alla determinazione dell’imposta. La determinazione dell’imposta è infatti affidata ad un altro atto, avente una sua specifica individualità e funzione: l’avviso di liquidazione. La determinazione dell’imponibile può assumere articolazioni differenziate nelle tre imposte cui ci si riferisce: registro, successione ed INVIM. Agli effetti dell’imposta di registro l’avviso di accertamento stabilisce il valore venale degli immobili o delle aziende.

Agli effetti dell’imposta sulle successioni, l’avviso contiene la determinazione del valore dei beni caduti in successione, ma esso può riguardare anche le passività ereditarie. Per l’INVIM, quando il tributo viene applicato su beni il cui trasferimento sia soggetto all’imposta di registro o sulle successioni, o sul valore aggiunto, i valori accertati o i corrispettivi assunti ai fini di tali imposte valgono anche per l’INVIM. Peraltro, ai fini di quest’ultima imposta, l’accertamento imponibile assume un contenuto più articolato, riguardando non solo il valore finale ma anche quello iniziale e le spese incrementative detraibili.

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