Esse hanno il valore di extrema ratio: sono state previste per scoraggiare la commissione di violazioni (funzione afflittiva) e contemporaneamente rafforzare la conoscenza giuridico-sociale dei consociati nella direzione del corretto adempimento degli obblighi tributari (funzione deterrente). Il bene giuridico tutelato dalla sanzione penale tributaria è individuabile nell’interesse generale a che tutti concorrano all’esatto e puntuale adempimento rispetto agli obblighi tributari su di ciascuno di loro gravanti. Nel nostro ordinamento sono allora punite anche con sanzione penali le violazioni riferite a: imposte sui redditi, sul valore aggiunto, sui tributi doganali, sugli oli minerali, in materia di monopoli fiscali. Bisogna cercare il criterio più appropriato per circoscrivere gli illeciti più gravi ed enuclerare quindi il campo di operatività della sanzione penale. I criteri impiegabili sono: il tipo di obbligo fiscale violato; il tipo di condotta tenuto dal trasgressore; il quantum dell’imposta evasa: oggi sono sanzionate penalmente sia le ipotesi connotate da una certa insidiosità della condotta tenuta sia anche quelle che si risolvono in un’evasione particolarmente significativa.

Tecnica normativa di costruzione del precetto penale. Si può procedere attraverso il mero rinvio alla corrispondente figura tributaria (esempio: abrogato 56 del DPR 600 che prevedeva che oltre alla pena pecuniaria dello stesso art, si applicava la pena dell’arresto da 3 mesi a un anno) ovvero con l’autonoma costruzione del precetto. Comunque sia, c’è una dipendenza di disciplina penaltributaria da quella tributaria: partendo da ciò ci si è chiesti quanto possano valere in ambito penale i termini e gli istituti propri del diritto tributario e viceversa. Ora, per Tinelli, il riferimento in ambito penale a concetti/istituti tipici del diritto tributario non soffre di particolari limitazioni. Riferendosi al tema delle presunzioni legali, si può distinguere il caso delle presunzioni relative (ai fini penali gli si può attribuire solo una valenza di meri schemi argomentativi, bisognevoli in ogni caso del vaglio critico del giudice penale) e delle presunzioni assolute (ai fini penali gli si può dare una valenza relativa, confinata cioè al profilo processuale e probatorio). Riguardo invero alle fonti di diritto penale tributario, sono piuttosto numerose. Le principali si trovano: nel 1° libro C.p.; nel d. lgs 74/2000 relativo ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; nel DPR 43/1973 relativo al contrabbando doganale; nel dl 334/1939 relativo ai reati in materia di oli minerali.

Tra le poche differenze del d.lgs. 74/2000 rispetto al sistema penale occorre ricordare:

a) la speciale causa di non punibilità ex 15 in dipendenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata/applicazione della norma;

b)la speciale causa di non punibilità ex 16 in presenza di comportamento conforme al parere espresso dal Ministero;

c)2 speciali cause di interruzione della prescrizione ex 17 dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (altre cose pag 422-425).

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