La Teoria del reato, assai variabile a seconda dei diversi sistemi penali, è caratterizzata dalla contrapposizione dialettica tra diritto penale oggettivo e diritto penale soggettivo, con le molteplici combinazioni intermedie di un diritto penale misto:

  • il diritto penale oggettivo puro funziona come un sistema di norme-valutazione, poste a tutela di determinati beni. Esso si incentra sull’obiettiva lesione di tali beni, con le implicazioni consistenti, ad esempio:
    • nel porre al proprio centro la condotta e l’evento, tra loro legati dal nesso di causalità .
    • nell’attribuire il reato al soggetto sulla mera base del nesso di causalità, senza alcun riferimento all’imputabilità e alla colpevolezza.
    • nel determinare la gravità del reato e della sanzione esclusivamente in base all’effettiva lesione del bene protetto.
    • nella classificazione dei reati secondo l’importanza del bene leso.

Il merito del diritto penale oggettivo è quello di aver messo in luce la necessaria offensività del reato.

  • il diritto penale soggettivo puro presenta caratteri opposti, i quali, tuttavia, si differenziano tra loro a seconda che si tratti:
    • di diritto penale soggettivo repressivo (o della volontà), il quale funziona come un sistema di norme-comando. Esso si incentra sulla volontà, con tutte le implicazioni consistenti, ad esempio:
      • nel porre al proprio centro la consapevolezza e non la lesione, rilevando il bene giuridico non come oggetto di una lesione effettiva, ma quale obiettivo di tutela.
      • nel distinguere tra soggetti capaci e soggetti incapaci di ubbidire al comando, tra coloro che non vogliono ubbidire e coloro che disubbidiscono per negligenza (soggetti imputabili e non imputabili).
      • nel riconoscere gli istituti del tentativo e della compartecipazione morale, equiparati al reato consumato e alla compartecipazione materiale.
      • nel riconoscere alle sanzioni un carattere esclusivamente punitivo.

Il merito del diritto penale soggettivo repressivo è quello di aver messo in luce il concetto di colpevolezza.

  • di diritto penale soggettivo preventivo (o della pericolosità), il quale funziona essenzialmente come un sistema di norme-garanzia contro i soggetti pericolosi. Esso si incentra sulla pericolosità del soggetto, con le implicazioni consistenti:
    • nell’irrogare le sanzioni in funzione non della colpevolezza, ma del pericolo che il soggetto rappresenta per l’ordine sociale.
    • nell’attribuire alle sanzioni soltanto lo scopo di rendere innocuo il soggetto o di riadattarlo, se possibile, alla vita sociale.
    • nell’adeguare tali misure alla personalità del delinquente, orientando la legislazione verso una tipologia di delinquenti .
    • nell’attribuire ai fatti lesivi, al tentativo e alla compartecipazione il semplice valore di sintomi rivelatori di tendenze interne al soggetto.

Il merito del diritto penale soggettivo preventivo è quello di aver messo in luce il concetto della capacità a delinquere, nonché l’estensione dell’attenzione del diritto penale all’autore del reato.

  • mentre i sistemi oggettivi e soggettivi puri rappresentano soprattutto dei tipi ideali, nella realtà storica si riscontrano soprattutto dei sistemi penali misti, in cui le istante oggettivistiche e quelle soggettivistiche, combinandosi e contemperandosi, portano la norma a funzionale nella triplice direttrice della (1) tutela dei beni, del (2) comando della volontà e della (3) garanzia contro i soggetti pericolosi.

Tali sistemi, infatti, presentano una serie di istituti che tengono egualmente conto sia del fatto esterno offensivo (es. condotta, evento, pericolo e danno) sia della determinazione interna (es. imputabilità, colpevolezza e capacità a delinquere).

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