Di diversa natura sono le operazioni di riorganizzazione societaria, che investono la posizione giuridica del soggetto societario titolare dell’azienda. Esso può infatti, mediante queste operazioni cambiare la propria veste giuridica (ad esempio il passaggio da una società di capitali ad una di persone, e viceversa), o fondere il proprio patrimonio con un’altra società, e dare vita ad una nuova società, oppure, scindere il proprio patrimonio in quello di una pluralità di società distinte tra di loro. Il regime fiscale di queste operazioni è dominato dai principi di cd. neutralità dell’operazione e continuità dell’impresa. Questi principi hanno come conseguenza naturale, la necessità che nei confronti dei nuovi soggetti giuridici restino fermi i valori fiscalmente riconosciuti che i beni avevano anteriormente a queste operazioni. In questo ambito possono essere individuate 4 casi che vengono disciplinati dal legislatore tributario in maniera difforme l’uno dall’altro.

Nel caso di trasformazione da società non soggetta ad IRES in società soggetta a tale tributo (da società di persone in società di capitali), e viceversa, sorge il problema del trattamento fiscale da riservare alle riserve di utili costituite anteriormente alla trasformazione. In merito, il legislatore ha disposto che:

  • Nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali, le riserve costituite da utili già tassati per trasparenza in capo ai soci, se dopo la distribuzione vengono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione;
  • Nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, le riserve costituite precedentemente sono tassabili in capo ai soci a seguito della distribuzione se iscritte nel bilancio con indicazione della loro origine; altrimenti, esse vengono imputate per trasparenza ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione.

Altro coso è quello relativo olio cd. trasformazione eterogeneo, che consiste nella trasformazione di una società di capitali in un ente non commerciale (fondazioni, associazioni non riconosciute, ecc.). La particolarità di questo caso consiste nel fatto che l’ente non commerciale, in quanto tale, può o meno svolgere una collaterale attività commerciale. E il legislatore tieni conto di questo prevedendo la realizzazione di plusvalenze tassabili nel caso in cui la trasformazione eterogenea non contempli la conservazione della destinazione dei beni all’attività commerciale.

Altro coso è quello relativo al passaggio da uno società commerciale (di persone o di capitali) in una società semplice (quindi non commerciale). Questa ipotesi non è prevista espressamente dalle norme tributarie. Tuttavia, ha questa ipotesi ha importanti effetti pratici in caso di società che formalmente commerciale svolge attività oggettivamente non commerciale (ad esempio, l’attività agricola), e che potrebbe tranquillamente esser svolta nelle forme della società semplice, non soggetta al regime dei redditi d’impresa. In questi casi, si avrà l’effetto della decommercializzazione dei beni. Anche in questa ipotesi, la destinazione di beni per finalità estranee all’esercizio dell’impresa comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili dei beni.

Infine, nell’ambito delle fusioni e delle scissioni, gli aspetti economici di maggiore interesse sono rappresentati dai cd. avanzi e disavanzi (di fusione o di scissione) e dal riporto delle perdite. Gli avanzi e i disavanzi sono elementi contabili generati dalla necessità di livellare la possibile differenza tra il costo delle partecipazioni annullate, per effetto della scissione o della fusione, e quello del patrimonio netto della società incorporata, a seguito della fusione o dei beni attributi alle società beneficiarie della scissione. Quindi si avrà un disavanzo quando il costo sostenuto per l’acquisto delle partecipazioni è maggiore del valore contabile dei beni che devono iscriversi a seguito della fusione o della scissione; mentre si avrà un avanzo nel caso opposto. Sia gli avanzi che i disavanzi sono irrilevanti fiscalmente. Mentre, per quanto riguarda il riporto delle perdite, che indica i casi di pregresse perdite delle società coinvolte nella scissione o nella fusione, queste perdite sono deducibilità parte dei soggetti risultanti dalla scissione o dalla fusione. Però questa è soggetta a forti limiti, volti ad escludere il riporto di perdite maggiori del patrimonio netto della società che le ha subite.

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