La soprattassa nel diritto tributario

La soprattassa si distingue dalla pena pecuniaria per la misura; essa non varia da un minimo ad un massimo, ma è stabilita dalla legge in una somma fissa, corrispondente all’ammontare del tributo, ovvero ad una frazione o ad un multiplo di esso. Anche in materia di soprattasse le commissioni hanno il potere di dichiararne la non applicabilità per motivi di incertezza sulla portata della norma da applicare.

Accentuandone il carattere risarcitorio, la giurisprudenza tende a considerarla un accessorio del tributo, e quindi ad estendere alla soprattassa la disciplina prevista, ad esempio, in materia di privilegi e di interessi moratori.

Altre sanzioni nel diritto tributario

Gli illeciti amministrativi sono puniti, oltre che con le sanzioni già esaminate, con altre sanzioni, cosiddette accessorie: – lo scioglimento degli organi amministrativi e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del credito, per gli enti di credito che violino le norme in tema di certificazioni di passività bancarie e in tema di deroghe al segreto bancario; – la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato; – la sospensione dall’esercizio della professione; – la sospensione dall’esercizio di un’attività commerciale.

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