L’esame interessa le problematiche legate al coinvolgimento nella riscossione di un tributo di più soggetti legati da un vincolo obbligatorio idoneo a consentire l’escussione di un solo condebitore per l’intera prestazione (salva rivalsa interna). L’istituto trova la sua base normativa nel 1292 C.C. per collocare l’istituto nel diritto tributario, occorre distinguere la solidarietà paritetica (che deriva dalla compartecipazione di singoli condebitori solidali ai fatti a rilevanza tributaria, quindi da uno stesso titolo. Qui la tutela del condebitore è diretta all’accertamento del titolo dell’obbligazione) dalla solidarietà dipendente (deriva da un titolo differente. Qui l’accertamento del titolo dell’obbligazione è meramente incidentale per verificare la responsabilità dipendente da un titolo diverso da quello tributario). Bisogna verificare se il 1294cc (che stabilisce che l’obbligazione è solidale se la legge o il titolo non dispongano diversamente, si applichi o meno nell’ambito del diritto tributario) è applicabile al diritto tributario: la regola vuole che solo nei casi previsti da legge si applica la regola della solidarietà (questo in applicazione del 23 Costituzione: quindi non si applica il 1294). Altre problematiche si hanno quando c’è la presenza di un’obbligazione solidale nella fase di attuazione della norma tributaria: qui le problematiche vertono nelle questioni connesse alla garanzia del diritto di difesa del contribuente. Il tema concerne le forme di tutela che l’ordinamento accorda al condebitore solidale nella fase precedente l’escussione del credito tributario nei suoi confronti, dovendosi escludere che tale tutela sia accordabile in via indiretta (attribuendo potere rappresentativi a uno dei condebitori sociali). A ciò si contrappone però l’interesse all’accertamento unitario del fatto a rilevanza tributaria che sia che avvenga in sede amministrativa che giudiziale, non può dar luogo a differenti valutazioni. Ora la Corte Costituzionale, nel bilanciamento d’interessi, ha ritenuto prevalente quello di maggior spessore costituzionale, sacrificando alla tutela del diritto di difesa (24 Costituzione) l’interesse all’uniformità dei giudicati sulla stessa situazione di fatto. SI afferma quindi la necessità della notifica a ciascuno dei condebitori solidali degli atti amministrativi di gestione della fase attuativa del tributo: ciò ha portato la possibilità di precludere la possibilità di escutere il condebitore sociale che non ha potuto esprimere le sue ragioni di contrasto della pretesa fiscale, ma d’altra parte ha aperto la strada a una proliferazione di giudicati contrastanti in relazione ai diversi coobbligati solidali. La soluzione passa affermando l’inscindibilità delle posizioni giuridiche dei condebitori sociali (ma deve svilupparsi con la ricerca di quelle vie offerte dall’ordinamento per prevenire il contrasto di giudicati: soluzioni che devono ricondurre agli istituti processuali a ciò deputati, nel senso di decidere unitariamente le controversie concernenti la stessa situazione di fatto generante un’obbligazione solidale oppure la sospensione del processo in presenza di una causa pregiudiziale. Infine, il problema della solidarietà è sopravvalutato in quanto si può ridurre nella ricerca di bilanciamento tra esigenze di tutela dell’obbligazione tributaria e di garanzia giurisdizionale dei diritto del contribuente (esigenze non mortificabili per effetto del vincolo solidale)

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