Il contesto legislativo tributario ha dentro di se una serie di definizioni, regole procedurali, strumenti di garanzia che in altri campi del diritto formano oggetto di autonoma previsione legislativa e di separato approccio scientifico. È poi inevitabile notare la centralità della funzione amministrativa sin dalla stessa fase della predisposizione dei testi normativi, che arriva anche ad invadere la fase dell’interpretazione della stessa norma tributaria, con soluzioni creative e dirette a massimizzare il gettito. Tuttavia attualmente non si può dubitare della natura giuridica della norma tributaria, ma i profili sopraelencati concorrono a far apparire il diritto tributario come diritto di serie inferiore (integrabile dalle interpretazioni anche contra legem offerti delle parti in causa, come ad esempio l’interpretazione della legge tributaria fornita dall’Amministrazione finanziaria con circolari, risoluzioni, note ecc: cosiddetta “dottrina dell’amministrazione finanziaria”, con il tacito consenso di un sistema di tutela giurisdizionale non ancora abituato a una visione imparziale del rapporto d’imposta). L’analisi della norma tributaria consente all’interprete di cogliere precisamente una scelta legislativa diretta a fondare sul principio di legalità il prelievo tributario, lasciando all’amministrazione la cura dell’attuazione sostitutiva della norma stessa nell’ambito di una funzione di controllo di autonoma rilevanza sistematica. Il principio di legalità (23cos) impone la regolamentazione giuridica, con norme primarie, dell’imposizione tributaria nella sua dimensione sostanziale, lasciando la disciplina attuativa del tributo ad altre e diverse disposizioni disciplinanti l’attività della P.A.

Lo studio della norma tributaria (da farsi con metodo giuridico) deve partire dall’analisi della struttura giuridica usata dalla legge per consentire la produzione di effetti finalizzati al prelievo tributario e successivamente deve esaminare le regole procedurali apprestate dalla legge per consentire la produzione di tali effetti o attuazione secondaria in sede di controllo. Secondo Tinelli è possibile affermare l’esistenza di una linea comune di tecnica legislativa nella costruzione del tributo, ruotante su due dimensioni della norma tributaria: una struttura normativa statica  (in cui si può distinguere la fattispecie impositiva dalla obbligazione tributaria che ne rappresenta l’effetto (qui la legge regolamenta il rapporto obbligatorio nascente per effetto del verificarsi del fatto ipotizzato dalla fattispecie, intervenendo con certe disposizioni per tutelare la funzione pubblica dell’obbligazione d’imposta). In questo ambito della struttura normativa statica la legge descrive in via teorica il fatto a rilevanza tributaria, individuando i soggetti tenuti al pagamento del tributo e dispone la misura del tributo stesso: in pratica con la fattispecie teorica si individuano dimensioni e modalità del prelievo tributario relativamente a una certa espressione di capacità contributiva ipotizzata dalla legge che recepisce la scelte di ordine politico-economico) e su una struttura normativa dinamica (in cui trova disciplina la fase della traduzione della fattispecie astratta in concreta imposizione. Mediante questa struttura dinamica si attua la concretizzazione del prelievo tributario riguardo a specifiche espressioni economiche riconducibili alla fattispecie teorizzata dalla legge. La fattispecie statica disciplina in termini generali ed astratti fatti economici idonei a consentire la più equa ripartizione delle spese pubbliche; la fattispecie dinamica assicura la corretta rappresentazione del fatto a rilevanza tributaria e la tendenziale corrispondenza tra fattispecie astratta e risultato in termini finanziari.

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