La disciplina degli interessi

La 2° regola generale per individuare il reddito come prodotto è disposta dalla 2° parte 2° 6 TUIR, per la quale gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento sono qualificati come accessori della fattispecie reddituale individuata dalla fonte del credito, venendo quindi enunciato il principio per cui i medesimi si inquadrano nella stessa categoria di reddito a cui si riferiscono (seguendone le regole di determinazione e imputazione temporale). Il TUIR ha contribuito quindi a risolvere il problema della qualificazione giuridica degli interessi in materia tributaria, tuttavia il DPR 597 escludeva gli interessi compensativi dall’assoggettamento all’IRPEF. La giurisprudenza tributaria ha lavorato su ciò, qualificando questi ultimi diversamente dal c.c. (1499), considerandoli invece interessi corrisposti in caso di risarcimento d’un danno (quindi finalizzati a ripristinare il patrimonio d’un soggetto a cui per molto tempo viene sottratto il suo patrimonio: non costituiscono quindi un vero e proprio investimento). Comunque sia, la dottrina generalmente ne esclude la tassazione (almeno per le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa), anche perchè il TUIR non contiene richiami agli interessi compensativi.

La tassazione dei proventi derivanti da attività illecite

In passato si erano evidenziate 2 tesi opposte: l’una argomentava che anche i proventi derivanti da attività illecite dovessero esser tassati in quanto riconducibili al novero dei redditi tassabili, anche perché altrimenti si sarebbe dato a queste ricchezze un trattamento di favore. Un’opposta teoria escludeva la tassabilità dei redditi provenienti da fonte illecita, sia perchè la legge non prevedeva l’attività illecita tra le fonti di reddito, sia perchè il fatto illecito (soggetto a confisca/obblighi di restituzione) non poteva esser oggetto di “possesso” da parte del contribuente. La Cassa. si era sempre schierata a favore della 1° teoria, la l.537/1997 ha invero stabilito la tassabilità di questi redditi. In questo senso i redditi illeciti sono redditi inquadrabili tra quelli indicati dal 6 TUIR. Invero, anche se i proventi illeciti non si potessero classificare nelle categorie reddituali ex 6 TUIR, essi sarebbero comunque soggetti a imposizione ex 36 34°bis d.l.223/2006.

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