Il diniego nel diritto tributario

Le norme che prevedono istanze di rimborso o che il fisco provveda al rimborso di sua iniziativa, non sono norme che fondano il credito di rimborso, ma norme che disciplinano l’attuazione: sono, cioè, norme di natura procedimentale, non norme sostanziali. Bisogna dunque distinguere il rapporto sostanziale di rimborso dal fenomeno procedimentale che serve ad attuarlo; le norme passate in rassegna non sono una duplicazione o una esplicitazione del principio generale dell’indebito, ma norme regolatrici delle attività preordinate a verificare ed attuare il diritto al rimborso.

Dall’istanza di rimborso non nasce il diritto al rimborso, ed il debito di rimborso, ma una situazione giuridica procedimentale; l’istanza obbliga l’amministrazione ad attivarsi, per verificare la fondatezza della domanda, ed a pronunciarsi su di essa, accogliendola o rigettandola. Dall’istanza, cioè, sorge l’obbligo di procedere e l’obbligo di pronuncia. Il provvedimento di diniego dispone il rigetto dell’istanza, ed estingue il dovere di pronuncia.

Il silenzio nel diritto tributario

Quando l’amministrazione rimane inerte e non provvede sull’istanza, l’interessato può presentare ricorso alla commissione, purché siano decorsi 90 gg. Dalla precedente istanza, e fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto. E’ invece da ritenere che il silenzio non abbia valore di provvedimento e che, in particolare, non equivalga ad un provvedimento di diniego.

E’ dunque un silenzio privo di effetti sul piano sostanziale (esso non estingue il credito, come il diniego) ed ha valore solo processuale, come presupposto del ricorso. Quando viene presentato ricorso a seguito di silenzio, non viene proposta un’azione di impugnazione, ma un’azione di accertamento; insieme con l’accertamento del credito, l’interessato può altresì chiedere la condanna dell’amministrazione al rimborso.

L’atto di rimborso nel diritto tributario

La competenza a disporre il rimborso spetta, in materia di imposte dirette, alla Direzione regionale. E’ invece l’ufficio delle entrate che dispone il rimborso dei versamenti diretti e delle ritenute non computati nel ruolo, delle imposte riscosse in via provvisoria.

Nel settore delle imposte indirette, i rimborsi sono disposti dagli stessi uffici, che sono competenti ad accertare e riscuotere le imposte.

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