L’impossibilità materiale di un controllo generalizzato e capillare su ogni imposizione a rilevanza tributaria ha imposto la divaricazione tra un controllo liquidatorio (generalizzato) ed un controllo di merito selettivo (x contemperare esigenze di governo del gettito con quelle di dissuasione di comportamenti fiscalmente rilevanti). Il controllo liquidatorio si svolge nel settore delle imposte sui redditi, con la procedura prevista dal 36bis DPR 600/1973. Per questa disposizione, l’amministrazione finanziaria, che si avvale di procedure automatizzate, procede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni che si riferiscono all’anno successivo. Il riscontro su fonda su dati ed elementi desumibili dalle dichiarazioni ed è diretto a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, imposte, contenuti, premi;

b) correggere errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi, dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre deduzioni del reddito esposte in misura superiore rispetto alla previsione legislativa;

e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

f) controllare rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Nel caso di esito positivo del controllo, la liquidazione amministrativa è comunicata al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione degli errori, consentendo la regolarizzazione degli aspetti formali e per evitare reiterazione degli errori, nonché dare gli opportuni chiarimenti. In mancanza di versamento o chiarimenti nel termine di 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, i maggiori importi sono iscritti a ruolo a titolo definitivo. Ex 6 “Statuto” prima di iscrivere a ruolo si deve garantire al contribuente la possibilità di fornire chiarimenti necessari e produrre documenti mancanti (entro termine congruo comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta). Tale regola riproduce il 36bis DPR 600, ma trova una significativa garanzia nella sanzione di nullità degli atti emessi in violazione di tali disposizioni contenuta nell’ultima parte del 5° 6.

Un’altra forma di controllo liquidatorio è quella del 36ter del DPR 600, che si svolge secondo modalità differenti rispetto all’istituto precedentemente esaminato e si dirige ad un sindacato amministrativo della liquidazione dell’imposta con riscontro dei supporti probatori usati dal contribuente. Il controllo tende a

a)escludere (in tutto o in parte) lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, delle comunicazioni, delle certificazioni richieste da contribuenti;

b)escludere le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi ex 78 l.413/1991;

c)escludere le deduzioni del reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati in b);

d) determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggior imposta sul reddito delle persone fisiche;

f) correggere errori materiali e di calcolo commessi dai sostituti d’imposta. (pag 249-250).

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