Svariati sono i rapporti nei quali i privati sono in posizione di credito verso l’amministrazione finanziaria; simili posizioni possono essere denominate, in senso ampio, crediti d’imposta o diritti di rimborso. Il credito d’imposta si distingue dai rimborsi: il primo designa un credito estinguibile mediante compensazione, il secondo indica corresponsione della somma oggetto del credito. Dal punto di vista delle modalità di esercizio vi sono crediti che debbono essere esercitati mediante la loro inclusione nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione Iva; e crediti da indebito, che implicano un’apposita istanza. Si ha dunque un tripartizione così articolata:

a) crediti di rimborso la cui fattispecie costitutiva è un pagamento indebito

b) crediti di restituzione la cui fattispecie non è un pagamento indebito; e le cui modalità di esercizio non sono caratterizzate in termini di compensazione necessaria con il debito d’imposta;

c) crediti d’imposta in senso stretto che, non derivano da un pagamento indebito, e la cui modalità di esercizio è caratterizzata dalla compensazione con il debito d’imposta.

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