Alla luce di ciò quindi, per Vacca è assolutamente rilevante in Labeone l’analogia nella costruzione del sistema giurisprudenziale. (questa considerazione è ripresa anche da Stein). Il procedimento logico-euristico usato da Labeone vede quindi come necessaria l’utilizzazione dell’argomentazione analogica, perchè solo l’analisi delle situazioni concrete a quelle già considerate permetterà di verificarne la corrispondenza al diritto da utilizzare ovvero evidenzierà la necessità di modificare questi principi in rapporto alla specifica esigenza che la molteplicità della pratica propone. L’utilizzazione scientifica dell’analogia implica un’analisi rigorosa dei modelli preesistenti per definirne l’ambito di utilizzazione. Nella prospettiva di Labeone la certezza del diritto civile non può esser legata all’immutabilità delle regole, in quanto la fissazione delle regole corrisponde sempre ad un’operazione di semplificazione (sia per le regole formatesi per astrazione giurisprudenziale dalla casistica, sia per quelle fissate normativamente). Sotto il profilo della costruzione scientifica del diritto anche la norma viene assunta come modello probabile, dato che spetta sempre al giurista verificarne la compatibilità con la soluzione giusta emergente dall’analisi del caso concreto. Ora, partendo da ciò Labeone conduce un’analisi sul testo dell’editto: a prima vista essa potrebbe apparire come un’esegesi molto legata al tenore letterale della norma (ciò confermerebbe Stein quando sostiene che, nel momento in cui Labeone voleva attribuire un certo significato ad un testo normativo, avrebbe sempre cercato di scoprire il significato preciso/oggettivo dei termini utilizzati nel testo e poi di “applicare” quel significato rigidamente). Tuttavia nell’opera di Labeone è evidente che la trama dell’editto è ormai usata come trama portante del “sistema casistico” (quest’ultimo si innesta sull’editto, fin a diventare un tutt’uno): sono quindi poste le basi del “sistema giulianeo” e delle sue implicazioni per cui editto e formule processuali ivi contenute sono utilizzabili con la mediazione dell’interpretatio, che ne chiarisce ratio e ambito d’applicazione nel rapporto con la struttura dei casi concreti. Cannata rapporta proprio la nascita dell’elaborazione casistica del diritt come scienza alla nascita del ius honorarium, in quanto norme dello ius civile e strumenti giurisdizionali dello ius honorarium sono alla base della combinazione strumentale che renderà possibile l’attuazione giuridica della soluzione giusta. A questo punto quindi si inserisce l’aequitas (la giustizia aderente al caso singolo) tra i valori generali di giustizia che l’ordinamento giuridico adotta come proprio.

Tuttavia con Labeone il consolidarsi dell’editto non altera il metodo “casistico” di costruzione del diritto romano come diritto giurisprudenziale (in quanto non altera il rapporto giurista-norme di costruzione del sistema). Una distinzione tra i 2 sistemi è proprio il modus d’atteggiarsi del ragionamento analogico: quest’ultimo nel caso del “sistema normativo” è un limite esterno all’interpretazione, in quanto l’interprete individua la norma di riferimento, la applica, e ne deduce dalla sua ratio il criterio decisionale per il caso simile non previsto mentre nel caso di “diritto casistico-giurisprudenziale” ricorrere all’analogia è quasi una necessità implicata a livello teorico-metodologico della stessa struttura del diritto casistico, in quanto l’essenza è nel ragionare induttivamente “case to case”.

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