Il sistema dei delitti e delle pene pubbliche, sancito dalla legislazione decemvirale, si mantenne con poche modificazioni fino alla metà del secondo secolo a.C. Solo intorno al 200 a.C. è attestata l’emanazione di alcune leggi istitutive di nuove figure di reato: es.

  • lex dea alea del 204 a C. che proibì il gioco d’azzardo mediante l’irrogazione di una multa
  • le due leggi Cornelia Baebia del 181 e Cornelia Fulvia del 159 a.C., le quali colpirono l’ambitus, ovvero l’indebito accaparramento di voti nelle elezioni mediante la distribuzione di doni agli elettori.
  • lex Scantinia del 149 a.C. contro gli atti di pederastia

Contenuto e significato più rilevante hanno altre disposizioni, intese a rafforzare la garanzia della provocatio e ad estenderla a varie fattispecie per le quali era in precedenza inammissibile.

Il diritto di far richiamo all’assemblea popolare, sospeso durante il decemvirato, era stato nuovamente riconosciuto dalla legge delle 12 tavole nonché dalla lex Valeria Horatia del 449 a.C., la quale aveva sancito che non si potesse per l’avvenire creare alcun magistrato esente da provocazione.

Un secolo e mezzo più tardi, nel 300 a.C, un’altra lex Valeria aveva rinnovato l’antico divieto di mettere a morte il cittadino che avesse provocato, e introdotto per la prima volta una sanzione a carico di magistrati che non avessero tenuto conto.

Il successivo sviluppo della legislazione venne imponendo sempre maggiori limiti alla coercitio magistratuale. Le fonti ricordano tre leges Porciae, delle quali:

  1. la prima, di Catone il vecchio del 195 a.C., avrebbe concesso il ricorso al popolo contro la fustigazione come provvedimento autonomo
  2. la seconda, proposta da Porcio Leca, avrebbe esteso il diritto di provocazione ai cittadini che si trovavano fuori Roma e ai soldati nei confronti del loro comandante
  3. la terza, di cui non si conosce né datazione né autore, avrebbe introdotto una nuova e più severa sanzione nei confronti del magistrato che non si fosse attenuto alle norme sulla provocatio

In conseguenza di tali provvedimenti, tutte le esplicazioni più gravi della coercitio, anche oltre il limite di 1000 passi dal pomerium e nel campo del diritto militare, furono sottoposte al controllo politico dell’assemblea del popolo.

Alla stessa tendenza è verosimilmente da ascrivere anche l’estensione della provocatio alle multe inflitte dal pontefice massimo ai membri dei collegi sacerdotali e non avessero ottemperato ai suoi ordini. Ma sulle date e sulle circostanze di quest’innovazione non possediamo nessuna notizia sicura.

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