Il richiamo dei sistemi giuridici di common e civil, si giustifica per il fatto che l’ordinamento romano sino a tutto il periodo classico e il common law sono modelli di ordinamento di prevalente formazione casistica (presentando in comune anche la caratteristica di un ruolo marginale della legge come fonte di produzione del dir). Quindi per chiarire la particolare concezione della legge di un giurista operante in un case law può esser utile un testo di Giuliano, tradizionalmente riportato dalla dottrina come 1° affermazione teorica della necessità di usare l’analogia per colmare le lacune della legge (p.114,l, D.1.3.12.già visto). Qui Giuliano rileva linearmente che nelle leggi e nei senatoconsulti non si possono comprendere specificatamente tutti i casi e i punti che possono venire in controversia: tuttavia quando relativamente a una certa situazione concreta diventa chiaro il loro significato giur, chi ha la giurisdizione deve attenervisi anche nei casi simili e ius dicere in conformità. Questo è il criterio generale applicativo: il presupposto teorico è quello della necessaria incompletezza della singola norma e Giuliano vuole sottolineare che la norma vincola il magistrato alla sua applicazione non solo nei casi espressamente previsti ma anche in quelli individuabili come “analoghi” in quanto da risolversi secondo la stessa ratio e ove la ratio sia stata chiarita il magistrato non può limitarsi a concedere tutela solo nei casi espressamente previsti dal tenore letterale della norma stessa. La stessa idea è poi espressa nel D.1.3.10 Già visto in cui il giurista ben lungi dall’affermare il primato della legge sull’interpretatio, sottolinea ancora l’insufficienza delle norme legislative e la necessità della loro integrazione ribadendo quindi che il dettato normativo dev’essere adeguato per via d’interpretazione alle situazioni specifiche via via prospettate come rilevanti. Infine dal D.1.3.11. emerge che la più precisa individuazione del campo d’applicazione delle norme di nuova formulazione può avvenire con soli 2 modi di produzione del dir: interpretatio prudentium e constitutio imperiale.

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