Il termine analogia è polivalente: può indicare infatti un certo tipo di argomentazione logica ovvero un certo procedimento interpretativo applicativo di una norma giur. Esaminando questo 2° significato, si nota che in ogni paese dell’Europa continentale l’analogia è oggi concepita come “mezzo di auto integrazione” dell’ordinamento legislativo e questa concezione è la conseguenza del postulato positivistico della completezza dell’ordinamento e della sua sistematica organica. Per Bobbio infatti l’analogia giuridica rappresenta l’operazione compiuta dagli interpreti del diritto con cui si attribuisce a un caso o a una materia che non è regolamentata nell’ordinamento giuridico la stesa disciplina prevista ex lege per un caso o per una materia simili.

La prospettiva cambia se si analizza funzione e meccanismo di utilizzazione del ragionamento analogico nell’ambito di un diritto a formazione casistica (quindi un diritto giurisprudenziale). In questo ordinamento la rilevanza dell’analogia si pone con prevalenza in rapporto all’utilizzazione dei “precedenti”.

Questo discorso è da Vacca introdotto per verificare la contrapposizione tra civil e common: tradizionalmente questa si vede sul fatto che nel civil la fonte primaria è la legge, nel common la regola vincolante sono i precedenti. Secondo Vacca però la vera contrapposizione ad oggi è nella tecnica del ragionamento giuridico nell’utilizzazione del diritto preesistente (che è sempre implicata nella soluzione dei casi concreti).

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