Profili processuali dei ricorsi in via d’azione: in particolare la definizione dei tempi di giudizio, la possibile sospensione dell’efficacia della legge impugnata, la decisione dei ricorsi “per parti separate”, la gestione del contenzioso da parte della Corte nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di controllo

Molte novità sono contenute nella Legge La Loggia relativamente ai profili processuali dei ricorsi in via d’azione.

L’udienza di discussione del ricorso è fissata entro 90 gg dal deposito dello stesso, anche se nulla si dice sui tempi della decisione.

La Corte può sospendere l’efficacia della legge, sia statale che regionale, impugnata laddove reputi che se ne possa avere un’irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico ovvero un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini. In questi casi l’udienza è fissata entro i successivi 30 gg e il dispositivo della decisione deve essere depositato entro 15 gg dall’udienza stessa.

Novità introdotta dalla Corte Costituzionale è il ricorso per parti separate. In presenza di un ricorso ad oggetto multiplo, siccome idoneo ad investire un testo legislativo per parti o aspetti diversi, la Corte ha ritenuto di poter decidere in più tempi il ricorso stesso.

La Corte ha dovuto inoltre affrontare una difficile situazione nel periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema di controllo. Infatti i ricorsi presentati dal Governo e ancora pendenti, sono stati dichiarati improcedibili.

Il controllo sulle leggi nelle Regioni a statuto speciale. In particolare a) in Trentino Alto Adige b) secondo lo statuto siciliano

Il nuovo meccanismo di controllo previsto dall’art 127, considerato condizione maggiormente favorevole per l’autonomia delle Regioni, è stato esteso anche alle Regioni a statuto speciale.

Tuttavia la legge La Loggia mantiene invariato il particolare sistema di controllo previsto dallo statuto siciliano.

Anche nel Trentino non è venuta meno una delle forme di controllo delle leggi regionali e provinciali. Infatti la legge regionale/provinciale può essere impugnata dal Governo per violazione della Costituzione, dello statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici; la legge provinciale da uno dei consigli provinciali e la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall’altro Consiglio provinciale.

Lo statuto siciliano, nella sua originaria stesura, disegnava in sistema peculiare di controllo sulle leggi statale e regionali, attraverso l’istituzione di un organo chiamato ad impugnarle, il Commissario dello Stato, e la creazione di un giudice imparziale nelle controversie tra i due enti, l’Alta Corte per la Regione siciliana. Le sue competenze sono poi confluite in quelle attribuite alla Corte Costituzionale e di conseguenza anche le funzioni del commissario sono venute meno. Alcune regole del precedente modello sono però rimaste invariate, come quella che impone al giudice Costituzionale di pronunciarsi entro 30 gg. Essendo tale termine troppo breve, si è verificato molto spesso che nel frattempo, potendosi avere il giudizio anche dopo il termine prescritto e avendo il Presidente promulgato la legge, il controllo si sarebbe trasformato da preventivo in successivo. Si è assistito inoltre al fenomeno della cd promulgazione parziale, laddove nel caso in cui siano state impugnate solo in parte, le restanti disposizioni della legge potevano essere comunque promulgate. Prassi molto criticata in dottrina ed ostacolata dalla Corte Costituzionale.

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