La trasformazione da associazione in fondazione. Il principio generale di trasformazione

Prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario, il legislatore del 42 non aveva disciplinato espressamente questa ipotesi, per cui la trasformazione poteva operare solo all’interno del medesimo schema causale. Il quesito poteva essere risolto solo alla luce dell’art. 31 cc, il quale stabilisce che i beni dell’associazione che restano, esaurita la liquidazione, possono essere devoluti in conformità di quanto deliberato dall’assemblea. Oggi, in base alla normativa vigente in materia societaria ( d.lgs. 6/03), se si riconosce che la trasformazione rappresenta l’applicazione di un principio generale, si potrebbe applicarla per analogia anche all’ipotesi del passaggio da associazione a fondazione. L’assemblea potrebbe deliberare la trasformazione in fondazione, e la delibera produrrebbe gli effetti che il codice ricollega all’atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

La fusione delle persone giuridiche private. La fusione tra associazioni e società

Il legislatore non ha espressamente disciplinato la fusione tra organismi non societari, perciò è stato compito della dottrina e della giurisprudenza elaborare una soluzione a tale problema. Innanzitutto occorre distinguere tra associazioni e fondazioni.

– Per le associazioni trovano applicazione, per analogia e nei limiti della compatibilità, le norme sulla fusione della società. La fusione può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova associazione, oppure l’incorporazione di una o più associazioni in una o più associazioni. Ai sensi dell’ art. 21 cc l’assemblea, approvato il progetto di fusione redatto dall’organo amministrativo, delibera la fusione con voto favorevole dei 2/3 degli associati. Il progetto ha una funzione interna di informazione dei soci, e una funzione esterna di informazione dei terzi. Il progetto di fusione, ai sensi dell’ art. 2502 cc, può essere modificato, ma solo se non incida sui diritti dei soci o dei terzi. La delibera di fusione, approvata da ciascuna delle associazioni che vi partecipano mediante l’approvazione del relativo progetto, deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. La fusione potrà essere attuata dopo 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni, o anche prima, se i creditori delle società hanno prestato il loro consenso e sono stati pagati i creditori che non hanno dato il loro consenso. Ai sensi dell’ art. 2504 cc , l’atto di fusione è redatto per atto pubblico , e la società risultante dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti e prosegue in tutti i rapporti giuridici e processuali anteriori alla fusione.

– Per le fondazioni non sono applicabili le norme societarie per mancanza dell’elemento associativo. Di conseguenza la fusione potrà essere disposta dall’autorità governativa solo nelle ipotesi testualmente previste dall’ art. 28 cc (se lo scopo è esaurito, divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente); la fusione avverrà necessariamente per incorporazione, poiché l’autorità competente non può creare un nuovo ente, prescindendo dalla volontà del fondatore.

– Quanto alla fusione eterogenea (o nel caso di incorporazione) tra società e associazioni o fondazioni, il problema è risolto dalla normativa che regola la trasformazione è eterogenea delle società di capitali in organismi senza scopo di lucro e viceversa (artt. 2500 septies e octies). In tema di fusione tra società e associazioni, è da osservare comunque, che possono sorgere notevoli difficoltà in relazione alla determinazione del rapporto tra diritti e ruoli assegnati ai soci o agli associati nell’organismo risultante dalla fusione.qualora invece la fusione eterogenea coinvolga una fondazione, troverà applicazione la normativa contenuta nell’ art. 2500 octies.

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