Per lungo tempo una scarsa sensibilità per i diritti dell’individuo, in generale, e per le esigenze specifiche dei soggetti in giovane età, in particolare, ha impedito l’istituzione di un sistema di giustizia penale differenziato.

Ancora nel XIX secolo i fanciulli erano sottoposti al giudizio dei tribunali ordinari, secondo le comuni leggi penali, e subivano le stesse sanzioni degli adulti, anche se irrogate con un certo contenimento. L’esecuzione delle condanne in carcere non prevedeva differenziazioni: le pene venivano scontate in promiscuità con gli adulti.

Solo nell’899 è stata istituita a Chicago la juvenile court, primo organismo giurisdizionale specializzato, incaricato di giudicare solo minorenni, secondo regole che tenessero conto delle esigenze specifiche degli stessi. L’evento è stato accolto come una « conquista di civiltà giuridica » e ha innescato un processo che ha rapidamente coinvolto anche il continente europeo. Nel 1 904 a Birmingham è nato un analogo tribunale; quattro anni dopo il Children Act ha previsto l’istituzione di corti giovanili in Inghilterra, Scozia e Irlanda; lo stesso è accaduto nel 1912 in Francia e Belgio; nel 1 92 1 in Olanda; nel 1 922 in Germania e nel 1934 in Italia.

Intanto i vari sistemi procedevano agli opportuni adattamenti delle legislazioni.

Ben più lento è stato il processo di modifica del trattamento penitenziario.

L’attenzione per la specificità dell’amministrazione della giustizia nei confronti dei minori ha trovato un riconoscimento anche a livello internazionale attraverso fondamentali documenti quali la risoluzione delle Nazioni Unite concernente le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia dei minori” (cosiddette “Regole di Pechino”) e la raccomandazione del Consiglio d’Europa su “Le reazioni sociali alla delinquenza minorile”. Tali documenti, assieme alle direttive costituzionali, hanno guidato il nostro legislatore nel momento in cui questi ha iniziato l’opera di riforma e ha delegato il governo a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche di costoro, dalla loro maturità e dalle esigenze della loro educazione

L’equilibrio tra le esigenze di tutela e di responsabilizzazione, rapportate ai bisogni di un soggetto ancora in fieri, rende irrinunciabili approfonditi accertamenti sulla personalità dello stesso durante tutto lo svolgersi del procedimento, configurando così una contemporaneità del ” processo sull’autore” e del ” processo sul fatto” che certamente non si ritrova all’interno del procedimento penale a carico degli adulti.

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