Il legislatore del 1988 riteneva che ogni garanzia fosse assicurata dall’aver disposto che la prova si dovesse formare nel dibattimento. Il contraddittorio ed il diritto alla prova, quindi, non erano tutelati nelle fasi anteriori e al giudice non si attribuiva un effettivo controllo sulla richiesta del pubblico ministero e sugli elementi presentati da quest’ultimo: alla difesa non era riconosciuto il diritto alla prova. La l. n. 332 del 1995, ribaltando lo schema del 1988 con una riforma soltanto minimale, ha posto singoli rimedi ad alcuni dei più vistosi squilibri che si manifestavano a sfavore della difesa dell’indagato.

L’applicazione delle misure cautelari personali avviene in due fasi:

  • fase I: il giudice decide sulla richiesta presentata dal pubblico ministero senza che la difesa prende parte alla decisione (la misura deve essere eseguita a sorpresa per essere efficace);
  • fase II: il giudice per le indagini preliminari interroga l’indagato e il difensore ha il diritto di esaminare i verbali degli atti valutati dal giudice.

Il pubblico ministero, in sintesi, svolgendo le indagini in segreto, subisce un controllo molto limitato ad opera del giudice. La l. n. 332 del 1995, quindi, pur non avendo sostanzialmente modificato la struttura del procedimento applicativo, ha introdotto quattro correttivi che, come anticipato, hanno reso più incisivo il contraddittorio in favore dell’indagato.

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