La notizia di reato è un’informazione che permette alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero di venire a conoscenza di un illecito penale. La presenza di una notizia di reato produce tre effetti:

  • segna il passaggio:
    • dalla funzione di polizia di sicurezza, tendente a prevenire il compimento di reati e a controllare che la legge sia osservata;
    • alla funzione di polizia giudiziaria, tendente ad indagare su di un reato del quale si abbia notizia;
  • impone alla polizia giudiziaria che abbia appreso la notizia di reato l’obbligo di informarne il pubblico ministero (art. 347);
  • impone al pubblico ministero di provvedere all’immediata iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato (art. 335).

Il codice regola espressamente due notizie di reato (denuncia e referto) e prevede le cosiddette condizioni di procedibilità (querela, istanza, richiesta di procedimento e autorizzazione a procedere), senza le quali il pubblico ministero non può esercitare l’azione penale.

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