E’ discussa la natura giuridica dell’irrilevanza del fatto; per alcuni si tratta di una causa personale di esenzione dalla pena, per altri siamo di fronte ad una causa di esclusione della punibilità, per altri ancora il provvedimento in esame ha natura di causa di non punibilità.

Qualora ricorrano la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento ed il pregiudizio per le esigenze educative del minore a causa dell’ulteriore corso del procedimento, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere: su richiesta del p.m., durante le indagini preliminari; d’ufficio, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato e in dibattimento.

Il giudice deve sentire il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori e la persona offesa dal reato.

Se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al p.m

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