La procura generale della Repubblica costituisce l’ufficio requirente, istituito presso ciascuna corte di appello, che ha il compito di esercitare, in via principale, le funzioni di pm nei procedimenti civili e penali di seconda istanza che si svolgono dinanzi alla stessa corte.

In sede penale le funzioni della procura generale sono in gran parte dirette a consentire la prosecuzione dell’azione requirente nell’ambito dei giudizi di impugnazione. Nei casi stabiliti dalla legge è infatti legittimata a proporre appello contro le sentenze penali di primo grado pronunciate dal giudice di pace, dal tribunale, dalla corte di assise, dal gip in sede di udienza preliminare e dal tribunale per i minorenni.

E’ competente a ricorrere in cassazione contro ogni sentenza penale, di condanna o proscioglimento, pronunciata in grado di appello o inappellabile; è poi legittimata a proporre appello dinanzi al tribunale della libertà contro i provvedimenti della corte d’appello in materia di misure cautelari.

La procura generale della Repubblica è infine competente ad esercitare tutte le funzioni di pm che la legge prevede siano svolte nei procedimenti dinanzi al tribunale di sorveglianza.

Quando la procura generale è legittimata ad impugnare ha anche il dovere di partecipare alle udienze del giudizio di impugnazione per esercitare le funzioni di accusa. Solo in casi eccezionali, nelle ipotesi di avocazione, la procura svolge funzioni di accusa tipiche della fase delle indagini preliminari e quelle proprie del processo penale di primo grado.

La procura generale della Repubblica esercita le sue attribuzioni nell’ambito del distretto, ambito territoriale di competenza della corte di appello presso la quale è istituita. Ad ogni procura è assegnato un procuratore generale con funzioni di capo dell’ufficio, alcuni magistrati di professione denominati sostituti generali e in alcune sedi anche un magistrato di professione con funzioni semi direttive denominato Avvocato Generale.

La procura generale è diretta dal procuratore generale, scelto dal CSM fra i magistrati che hanno superato la 5° valutazione di professionalità con esito positivo. Le procure generali istituite presso le sezioni distaccate di corte di appello sono invece dirette da un avvocato generale, con funzioni di dirigente dell’ufficio alle dipendenze del procuratore generale della sede principale.

Il procuratore generale ha compiti di organizzazione e divisione del lavoro nonché poteri finalizzati a garantire la funzionalità delle strutture requirenti del distretto e il corretto esercizio delle attribuzioni del pm, come: risoluzione dei contrasti di attribuzione tra le procure della Repubblica, coordinamento delle attività investigative nelle ipotesi di indagini, sorveglianza sui magistrati e sugli uffici di procura del distretto, ecc.

La risoluzione dei contrasti di attribuzione fra le procure della Repubblica del distretto consiste nel determinare quali ufficio del pm deve provvedere alle indagini preliminari in tutti i casi in cui, per ragioni di competenza, vi sia conflitto tra due o più uffici requirenti su chi debba procedere in ordine a una determinata ipotesi di reato. Il conflitto può avere carattere positivo o negativo.

Il coordinamento investigativo consiste in un’attività di raccordo informativo e di sollecitazione al coordinamento tra i procuratori della Repubblica che il procuratore generale è tenuto a svolgere in tutti i casi di indagini tra loro collegate. Ogni procuratore della Repubblica deve informare il procuratore generale presso la corte di appello del suo distretto quando procede a indagini collegate o a indagini che riguardano delitti di criminalità organizzata, di omicidio, rapina o estorsione aggravata nonché delitti concernenti ingenti quantità di stupefacenti ed in materia di armi.

Acquisite le informazioni il procuratore generale, se ritiene che si tratti di indagini tra loro collegate, ne da segnalazione ai procuratori generali dei distretti interessati al coordinamento ed ai procuratori della Repubblica del suo distretto che devono coordinarsi. Se il coordinamento non viene spontaneamente promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica del suo distretto che procedono a indagini collegate, per esercitare una funzione persuasiva.

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