Nel libro VII il codice regola la fase del giudizio di primo grado, il quale viene ripartito in:

  1. atti preliminari al dibattimento;
  2. dibattimento, fase questa nella quale la formazione della prova avviene nel contraddittorio:
  • le parti pongono direttamente le domande alle persone interessate;
  • il giudice che decide deve aver assistito all’assunzione delle prove;

Atti successivi al dibattimento

Il dibattimento, sebbene rappresenti la fase del procedimento che più di ogni altra rispetta le caratteristiche del sistema accusatorio, non presenta la struttura del processo di parti , la quale si ha quando queste ultime dispongono sia dell’oggetto del processo sia delle prove (processo civile). I motivi del non accoglimento di tale sistema sono principalmente tre:

  • l’azione penale non è disponibile quanto piuttosto obbligatoria;
  • le parti non hanno l’esclusiva disponibilità dei mezzi di prova (es. assunzione delle prove da parte del giudice);
  • il giudice non è vincolato a decidere nei limiti delle richieste delle parti. L’unico vero limite al potere decisionale del giudice consiste nel fatto storico enunciato nell’imputazione: il giudice, infatti, può dare al fatto storico una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza (art. 521 co. 1). Al contrario, quando accerta che il fatto storico è diverso da quello descritto nell’imputazione o comunque contestato in dibattimento, egli deve ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché questi eserciti nuovamente l’azione penale (co. 2).

Atti preliminari al dibattimento

La fase degli atti preliminari al dibattimento:

  • inizia nel momento in cui la cancelleria del giudice competente riceve il decreto che dispone il giudizio ed il fascicolo per il dibattimento;
  • termina nel momento in cui il presidente dell’organo dichiara aperto il dibattimento.

Il compito di fissare la data dell’udienza dibattimentale è demandato al giudice dell’udienza preliminare. Al termine di questa, nel momento in cui redige il decreto che dispone il giudizio, il giudice chiede al presidente dell’organo competente il giorno e l’ora dell’udienza dibattimentale. Di essi viene data comunicazione alle parti presenti all’udienza preliminare mediante lettura del decreto che dispone il giudice almeno venti giorni prima della data dell’udienza dibattimentale. All’imputato, alla persona offesa ed alle altre parti private che siano assenti in tale sede viene notificato il decreto che dispone il giudizio almeno venti giorni prima della data dell’udienza.

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