La corte di appello è un organo giudicante composizione collegiale con funzione giurisdizionale di secondo grado in materia civile e penale. Alla sua competenza sono sottratti solo i giudizi di appello contro le sentenze del giudice di pace, che sono assegnati al tribunale. La corte d’appello è istituzionalmente destinata a svolgere la funzione propria del giudice d’appello. Solo eccezionalmente esercita le funzioni di giudice di merito di prima istanza.

Come giudice d’appello decide sulle impugnazioni contro sentenze civili e penali pronunciate dai tribunali in prima istanza e contro le sentenze penali emesse nell’udienza preliminare dal gip quando si tratta di reati di competenza del tribunale.

Il giudizio di appello, ad eccezione dei casi di inappellabilità della sentenza, è sempre consentito la parte soccombente che non si ritiene soddisfatta dell’esito del processo di primo grado. Sono inappellabili:

a) in sede civile:

le sentenze emesse secondo equità su concorde richiesta delle parti

le sentenze in materia di lavoro che hanno deciso la controversia di valore non superiore a € 25,82

b) in sede penale:

le sentenze di non luogo a procedere;

le sentenze di proscioglimento emesse prima del dibattimento, senza opposizione di pm o imputato

le sentenze di condanna relative ai reati per i quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda

Nell’esercizio delle sue funzioni di appello alla corte non procede ad una rinnovazione dell’intero giudizio di prima istanza, ma si limita soltanto a riesaminare il processo di primo grado sulla base dei motivi di impugnazione proposti dalla parte appellante. A quest’ultima spetta il potere di definire i confini della cognizione del giudice di secondo grado.

In sede di appello vale il principio di devoluzione limitata: il giudice superiore circoscrive le sue valutazioni critiche alle parti del processo denunciate dal titolare del diritto di impugnazione.

Il giudizio di appello si configura sia come un rimedio contro eventuali errori del giudice di prima istanza, sia come un rimedio contro eventuali negligenze delle parti in causa. Il giudice d’appello può confermare o riformare la sentenza di primo grado; in alcuni limitati casi può essere disposta la remissione della causa al giudice di primo grado.

Nell’ambito del processo penale deve essere rispettato il divieto della reformatio in peius, in base al quale non è consentito al giudice di modificare la sentenza in senso più sfavorevole all’imputato in tutti i casi in cui l’appello è stato proposto esclusivamente dallo stesso imputato.

In alcuni casi indicati dalla legge la corte di appello esercita le funzioni civili e penali del giudice di merito di prima istanza. Si tratta di competenze per materia attribuite alla corte d’appello in via esclusiva e che la legge prevede siano esercitate in un unico grado di merito, cioè senza la possibilità per il soccombente di chiedere il riesame della controversia.

In sede civile alla corte d’appello spettano i ricorsi per l’equa riparazione in caso di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto della durata ragionevole del processo e le impugnazioni proposte da qualunque cittadino contro le decisioni della commissione elettorale mandamentale.

La corte d’appello ha competenza per l’assunzione dei mezzi di prova disposti da giudici stranieri, l’attuazione e l’esecuzione degli atti pubblici ricevuti all’estero nonché l’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria.

In sede penale, la corte è competente a decidere:

  • la riparazione per ingiusta detenzione
  • la revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna
  • la riparazione dell’errore giudiziario
  • l’estradizione passiva
  • la decisione sull’esecuzione delle rogatorie richieste da autorità straniere
  • le deliberazioni in ordine al riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere
  • le deliberazioni relative all’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane

La corte d’appello esercita le sue funzioni in un’area territoriale denominata distretto, che di regola coincide con i confini delle singole regioni e comprende al suo interno una pluralità di circoli e di circondari. Sono inoltre presenti delle sezioni distaccate che esercitano la propria giurisdizione su una porzione del territorio della corte di appello di appartenenza, come la sezione distaccata di Sassari relativa alla corte di appello di Cagliari.

La corte di appello è diretta da un presidente che detiene poteri di organizzazione e divisione del lavoro, nonché poteri di vigilanza su tutti i magistrati e gli uffici giudicanti del distretto della corte. Le sezioni distaccate sono invece dirette da un presidente di sezione, alle dipendenze del presidente della corte d’appello di appartenenza.

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