La corte d’assise esercita la giurisdizione penale di prima istanza ed è competente a decidere sui delitti che maggiormente allarmano o turbano la coscienza collettiva. La decisione è affidata ad un collegio a composizione mista formato da 2 magistrati togati e 6 magistrati onorari, denominati giudici popolari, reclutati mediante sorteggio. Ciò evidenzia come la corte d’assise sia intesa ad interpretare ed esprimere il sentimento di giustizia diffuso nella comunità.

La competenza penale e limitata ai più gravi delitti contro la vita, contro la libertà individuale e contro la personalità dello Stato. Si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore, nel massimo, a 24 anni, come il delitto di strage, di epidemia, di avvelenamento di acque o sostanze alimentari e di omicidio volontario.

Alla competenza per materia della corte d’assise sono affidati anche i reati la cui pena edittale è inferiore a 24 anni:

a) i delitti consumati di omicidio del consenziente, di istigazione o di aiuto al suicidio, di omicidio preterintenzionale

b) qualsiasi delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di uno o più persone

c) i delitti di riorganizzazione del disciolto partito fascista, i delitti di genocidio e contro la personalità dello Stato politico con pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a 10 anni.

Le regole di determinazione della competenza penale subiscono alcune eccezioni espressamente previste dal legislatore per raggiungere due finalità: contenere il carico di lavoro della corte d’assise e evitare che i giudici popolari siano chiamati ad esprimersi su materie richiedono conoscenze di carattere tecnico. Sono pertanto esclusi dalla cognizione della corte d’assise:

a) i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione

b) i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione non aggravati dalla morte del sequestrato

c) i delitti previsti dalla legge in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope

d) i delitti di morte come conseguenza di altro delitto

e) i delitti di rissa con la morte di una o più persone

f) i delitti di omissione di soccorso con morte di una o più persone

Tutti i componenti del collegio della corte d’assise hanno gli stessi poteri nel giudicare sia le questioni di fatto che quelle di diritto; pertanto i magistrati di professione e i giudici popolari costituiscono un «collegio unico tutti gli effetti». Le stesse sentenze della corte d’assise sono soltanto «di regola» compilate da uno o due giudici di professione.

Il presidente del collegio è preposto alla direzione delle attività dibattimentali e della discussione in camera di consiglio; egli, inoltre, individua le questioni da affrontare e da risolvere con una decisione distinta e separata, come le questioni preliminari.

Ai fini della decisione, all’interno della camera di consiglio sono chiamati a votare i giudici popolari, iniziando dal giudice più giovane di età, e solo successivamente i due magistrati di professione, così che il voto di questi ultimi non possa alterare la genuinità del convincimento dei giudici popolari.

Nei casi di parità di voto prevale sempre la soluzione più favorevole all’imputato. Alle decisioni della corte d’assise si applica, quindi, la regola del calculus Minervae, che consente all’organo giudicante di pronunciare sentenze di condanna soltanto con una maggioranza qualificata da almeno 2 voti di scarto.

La corte d’assise si configura come una sezione speciale del tribunale, prevista presso i 93 uffici indicati dal legislatore. La corte esercita le sue funzioni all’interno di una circoscrizione territoriale autonoma denominata circolo, che sono in alcuni casi coincide con i confini del circondario.

Le corti d’assise non hanno una propria dotazione organica e la destinazione dei magistrati di professione avviene con un provvedimento amministrativo, di durata triennale, del CSM.

Per la nomina giudice popolare della corte d’assise sono richiesti i seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana
  2. godimento dei diritti civili e politici
  3. buona condotta morale
  4. età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65
  5. titolo di studio di scuola media di primo grado

Per garantire l’imparzialità del giudice popolare, la legge stabilisce che non possono assumere l’ufficio:

a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione

Per consentire il reclutamento dei giudici popolari, ogni Comune ha istituito un elenco dei cittadini residenti in possesso dei requisiti di nomina. Ogni 2 anni un’apposita commissione comunale deve procedere al suo periodico aggiornamento. A queste operazioni seguono una serie di adempimenti e controlli, dopodiché si procede all’unificazione degli elenchi dei comuni compresi nel circolo per formare l’albo definitivo dei giudici popolari, il quale verrà pubblicato in ciascun Comune. Ogni cittadino potrà ricorrere in corte d’appello in caso di eventuali omissioni, cancellazioni e indebite iscrizioni.

Con una procedura di estrazione a sorte dall’albo definitivo sono costituite le liste dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti. Una volta estratti, i giudici popolari rimangono in carica 3 mesi; il loro mandato è prorogato di diritto fino alla definizione dei procedimenti penali già iniziati che non siano conclusi alla data di scadenza dell’incarico.

Ai giudici popolari spettano le indennità appositamente stabilite dalla legge.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento