Il tribunale esercita la giurisdizione:

  • di primo grado in materia civile e penale
  • d’appello contro le sentenze civili e penali del giudice di pace

Alla sua competenza sono assegnate le funzioni del giudice tutelare e le altre attribuzioni stabilite da leggi speciali, tra le quali quelle in materia fallimentare e in materia minorile.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il tribunale giudica o in composizione monocratica o in composizione collegiale. La legge prevede che, in sede penale, il tribunale in composizione monocratica deve essere costituito da un magistrato che abbia superato almeno la prima valutazione quadriennale di professionalità.

Le cause riservate al giudizio del collegio sono decise, sia in sede civile che penale, con il numero invariabile di tre giudici: un presidente di collegio e due giudici a latere. Tuttavia, in alcuni casi, la legge stabilisce 1+ ampia e differente composizione del collegio giudicante.

Il tribunale si presenta come un ufficio giudiziario a struttura complessa e variabile da una sede all’altra. Importante è la presenza di un assetto organizzativo preordinato a favorire il coordinamento del lavoro: in ciascun tribunale è presente il presidente del tribunale, che dirige l’ufficio nel suo complesso, e uno o più presidenti di sezione, che dirigono le singole unità operative in cui è diviso l’ufficio giudiziario.

All’interno degli uffici del tribunale vi è una pluralità di figure giurisdizionali:

  • giudici di professione
  • giudici onorari: funzioni di supplenza nei confronti dei giudici di professione
  • giudici popolari: affiancano quelli di professione nella composiz. dei collegi della corte di assise
  • giudici esperti: nei casi previsti dalla legge integrano il collegio giudicante per det. materie
  • giudici onorari aggregati: provvedono allo smaltimento delle lavoro arretrato in materia civile

Infine, negli uffici del tribunale si rinviene una pluralità di articolazioni organizzative: molti uffici di tribunale hanno, oltre alla sede principale, anche delle sezioni distaccate, presso le quali sono decentrate la gran parte delle funzioni monocratiche non attribuite ad unità operative speciali.

Presso la sede principale degli uffici di tribunale di medie e grandi dimensioni vi sono articolazioni:

  1. a carattere ordinario: dette sezioni, sono regolate da una medesima disciplina normativa e sono istituite per favorire il coordinamento del lavoro e la specializzazione dei giudici
  2. a carattere speciale: sono dotate di un’autonoma disciplina normativa, sia sotto il profilo funzionale che strutturale, e sono istituite per perseguire prioritariamente finalità di volta in volta differenti, che vanno dalla massima specializzazione del collegio giudicante nella trattazione di determinate controversie tecniche alla partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Gli uffici di minime dimensioni non sono divisi in sezioni ordinarie, ma risultano composti solo da una pluralità di giudici che esercitano la generalità delle funzioni giurisdizionali di competenza del tribunale, da una sezione specializzata in materia agraria e da un ufficio del giudice per le indagini preliminari.

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