La sezione dei giudici per le indagini preliminari è istituita in ogni tribunale costituito in sezioni ed è composta in via esclusiva da magistrati di professione che esercitano monocraticamente, nel corso delle indagini preliminari e al termine della fase investigativa, le funzioni penali previste dalla legge. Alla medesima sezione possono essere assegnati solo magistrati che abbiano svolto le funzioni di giudice del dibattimento per non meno di due anni e che abbiano superato, con esito positivo, la prima valutazione quadriennale di professionalità. I magistrati assegnati alla sezione dei gip non possono esercitare le funzioni oltre il termine stabilito dal CSM.

Durante la fase anteriore al dibattimento, il gip assolve una funzione di controllo sulla correttezza e regolarità dello svolgimento delle indagini da parte del pm nonché una funzione di garanzia dei diritti civili della persona indagata.

Il gip interviene nel corso del procedimento penale solo nei casi espressamente previsti e sua esclusiva richiesta del pm, della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa dal reato. Tali interventi hanno di norma natura incidentale e sono finalizzati alla pronuncia di una decisione giurisdizionale limitata a produrre effetti o nella fase investigativa nell’ambito del procedimento penale.

Il gip esercita funzioni di controllo sulle attività investigative del pm quando decide:

  1. sulle richieste di proroga o riapertura delle indagini
  2. sulle richieste di archiviazione delle notizie di reato
  3. sulle richieste di rinvio a giudizio dell’imputato
  4. sulle richieste di giudizio immediato

Le funzioni di garanzia dei diritti civili dell’indagato sono assolte dal gip quando è chiamato a decidere:

a) sulle richieste di convalida dell’arresto o del fermo

b) sulle richieste di applicazione, revoca o sostituzione delle misure restrittive della libertà personale

c) sulle richieste di proroga dei termini massimi di custodia cautelare

d) sulle richieste di autorizzazione delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni

In alcune ipotesi tassativamente previste, la legge riconosce al gip anche funzioni che di norma spettano al giudice del dibattimento, come nel caso dell’«incidente probatorio», ove egli acquisisce, nel contraddittorio delle parti, determinati atti che non possono essere rinviati al dibattimento, es. assunzione dell’atto probatorio della testimonianza.

Le altre attività tipiche del giudice del dibattimento che la legge assegna al gip riguardano le competenze relative ai riti alternativi: si tratta di procedimenti speciali che tendono ad abbreviare la durata del processo con ricorso a meccanismi procedurali che limitano le riducono le formalità del giudizio ordinario a favore dell’imputato in cambio di sconti di pena o altri benefici a carattere premiale.

Il gip ha facoltà di applicare, con riferimento ai reati puniti con l’ergastolo e in sede di giudizio abbreviato, anche alla pena della reclusione fino 30 anni.

Di regola il gip esercita le sue funzioni nel circondario ed ha dunque una competenza territoriale corrispondente a quella del tribunale. Per i procedimenti relativi ai delitti di mafia e ai delitti commessi con finalità di terrorismo è stabilita la competenza esclusiva del gip istituito presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello.

Quando decide sulle richieste di rinvio a giudizio dell’imputato il gip assume la denominazione di «giudice per l’udienza preliminare». Tale udienza consente una verifica preliminare della consistenza dell’accusa; è un filtro tra la fase delle indagini e quella dibattimentale del procedimento penale. Mira a perseguire finalità deflattive, aprendo una sorta di dibattimento anticipato dove il giudice può ordinare le indagini incomplete e disporre d’ufficio l’assunzione delle prove che appaiono decisive ai fini del proscioglimento nonché pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare non possono essere svolte da chi ha esercitato nel medesimo procedimento funzioni di gip.

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