Una volta che la condanna appaia inevitabile, il sistema non rinuncia alla tutela e alla rieducazione del minorenne; l’ordinamento cerca di fare in modo che la pena abbia la durata più breve possibile e sia conforme alle esigenze di prevenzione speciale.

L’art. 98 c.p. prevede la prima importante deroga rispetto a quanto stabilito per gli adulti: la pena è diminuita fino ad un terzo per i soggetti che, al momento della commissione del reato, avevano un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Inoltre, maggiore è l’ampiezza della pena detentiva massima sospendibile:

  • per i minorenni il tetto massimo di pena detentiva che può essere oggetto di sospensione condizionale è di 3 anni
  • per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni (cosiddetti giovani adulti), il tetto massimo di pena detentiva sospendibile è di 2 anni e 6 mesi.

Le altre condizioni di accesso a tale beneficio sono le stesse degli adulti. Di conseguenza anzitutto il giudice, avuto riguardo alle circostanze di cui all’art. 133 c.p. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), dovrà ritenere che il condannato si asterrà dal delinquere.

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