Esame degli imputati in procedimenti connessi o collegati

Può essere definito imputato connesso o collegato l’imputato di quel procedimento che, rispetto al procedimento principale, ha un rapporto di connessione (art. 12) o di collegamento probatorio (art. 371 co. 2 lett. b). Tale imputato può dare quattro tipi di contributi probatori:

a) esame degli imputati concorrenti nel medesimo reato (art. 12 co. 1 lett. a);

b) esame degli imputati collegati (art. 371 co. 2 lett. b) o connessi teleologicamente (art. 12 co. 1 lett. c);

c) testimonianza assistita degli imputati giudicati (v. pag. 64);

d) testimonianza assistita prima della sentenza irrevocabile (v. pag 64).

Esame degli imputati concorrenti nel medesimo reato

L’imputato concorrente nel medesimo reato (art. 12 lett. a) è incompatibile con la qualifica di testimone fino a che nei suoi confronti non sia pronunciata sentenza irrevocabile. Tale imputato, in particolare (art. 210):

  • viene sottoposto all’esame senza che sia necessario il suo consenso (co. 1);
  • viene obbligato a presentarsi per deporre nel procedimento principale (co. 2): l’imputato concorrente, infatti, dovendo rendere dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui, viene parzialmente assimilato al testimone;
  • viene assistito da un difensore (di fiducia o di ufficio) che ha diritto di partecipare all’esame (co. 3);
  • viene avvisato dal giudice che ha il diritto di non rispondere, salvo che si tratti di una domanda sulla sua identità personale (co. 4);
  • se decide di rispondere, non essendo penalmente obbligato a dire la verità, può dichiarare il falso senza incorrere nel delitto di falsa testimonianza.

Esame degli imputati collegati o connessi teleologicamente

L’art. 210 co. 6 stabilisce un regime peculiare per gli imputati connessi teleologicamente (art. 12 co. 1 lett. c) o collegati (art. 371 co. 2 lett. b) che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato . Tali imputati (cosiddetti intermittenti) mantengono il loro status originario che gli consente di tacere e di mentire impunemente, tuttavia, se nel proseguo dell’esame rendono dichiarazioni che concernono fatti altrui, assumono la qualifica di teste in relazione a tali fatti.

In concreto, il discrimine tra l’area degli obblighi testimoniali e quella coperta dai privilegi riconosciuti dall’art. 210 deve essere individuato di volta in volta dal giudice. Si tratta comunque di una distinzione necessariamente elastica, stante la vaghezza del concetto di fatti concernenti la responsabilità altrui.

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