Dal momento che l’art. 631 rinvia agli artt. 529, 530 e 531, risulta evidente che l’unico errore emendabile sia quello che, se corretto, permette il proscioglimento dell’imputato perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o si tratta di persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione. Dal momento che l’art. 631, rinviando all’art. 530, ne ricomprende anche i co. 2 e 3, il giudizio di revisione è ammesso anche se può semplicemente ipotizzarsi che al suo esito si manifesti un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato. L’errore rimediabile, in sintesi, è solo quello intervenuto nella ricostruzione storica del fatto di reato (errore di fatto).

A seguito del giudizio di revisione, possono essere pronunciate due opposte decisioni (art. 637):

  • il rigetto dell’istanza di revisione;
  • il proscioglimento dell’imputato, caso in cui la sentenza impugnata viene revocata.

La revisione è prevista anche ad espiazione di pena esaurita e nei confronti dei condannati defunti: la sua funzione, infatti, è quella di restituire non soltanto la libertà, ma anche la dignità all’innocente erroneamente giudicato colpevole in via irrevocabile.

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