Possono prendere l’iniziativa tendente all’accordo:

  • l’imputato, che può rinunciare a difendersi nei confronti degli elementi raccolti durante le indagini e, quindi, ritenere preferibile un accordo con la pubblica accusa sulla pena;
  • il pubblico ministero che, al fine di evitare le incognite del dibattimento, può sondare la disponibilità dell’indagato;
  • il difensore munito di procura speciale.

Una richiesta unilaterale che provenga da una sola delle parti potenziali obbliga il giudice a fissare un termine entro il quale la controparte deve esprimere un eventuale consenso. Prima della scadenza di tale termine la richiesta non può essere revocata (art. 447 co. 3).

La sede naturale per l’esplicarsi dell’accordo è l’udienza preliminare, quando l’imputato ha avuto modo di conoscere l’intero fascicolo delle indagini e di ponderare la sua strategia difensiva. Il termine finale per la presentazione della richiesta di patteggiamento è la presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare (art. 446 co. 1 e 4).

Il codice non impone all’imputato di riconoscere esplicitamente la propria responsabilità nel momento in cui chiede l’applicazione della pena o stipula l’accordo col pubblico ministero (non ammissione di reità). L’art. 446 co. 5, peraltro, permette al giudice di disporre la comparizione dell’imputato al fine di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso. Il giudice ed il pubblico ministero hanno una discrezionalità vincolata nel valutare la richiesta di patteggiamento proveniente dall’imputato. Il pubblico ministero può dissentire rispetto ad una richiesta di accordo formulata dall’imputato, ma deve enunciarne le ragioni (art. 446 co. 6). Tale diniego impedisce al giudice dell’udienza preliminare di decidere sulla richiesta unilaterale dell’imputato.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento