Difensore della persona offesa

Anche la persona offesa può nominare un difensore nelle stesse modalità di cui all’imputato, con queste divergenze:

  • la persona offesa può anche agire personalmente nel procedimento, esercitando tutti i diritti e le facoltà riconosciutegli dalla legge, presentando memorie ed indicando elementi di prova (art. 90 co. 1). Nella pratica comunque, eccezion fatta per l’ipotesi in cui la persona offesa sia un giurista, questa avrà bisogno di un difensore che abbia la conoscenza tecnica della materia;
  • l’offeso non può togliere effetto ad un atto del difensore, potendo solamente revocare l’incarico.

Difensore delle parti private diverse dall’imputato

Le parti private diverse dall’imputato, individuabili nelle tre figure della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, non possono stare in giudizio se non nella persona del loro difensore (art. 100 co. 1) (rappresentanza tecnica in senso stretto). Tale difensore può esercitare i diritti del rappresentato solo se dotato di una apposita procura (cosiddetta procura ad litem), conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da un pubblico ufficiale, e apposta a margine o in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione del responsabile civile (co. 2).

La procura, che si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo (co. 3), dà al difensore il potere di compiere tutti gli atti che la legge non riserva espressamente alla parte, eccezion fatta per la disposizione del diritto in contesa, per la quale è necessario l’intervento di una procura speciale, che conferisce al difensore la rappresentanza volontaria (co. 4).

Patrocinio per i non abbienti

La l. n. 217 del 1990 ha introdotto l’istituto del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, cui possono accedere tutte quelle parti private (es. imputato, danneggiato) con un reddito inferiore a diecimila euro ca. Indipendentemente dal reddito, possono acceder a tale patrocinio le vittime di violenza sessuale. I beneficiari di questo istituto possono liberamente scegliere in seno ad un elenco apposito il loro difensore, cui verranno applicate le tariffe professionali.

Qualora il giudice nutra dei dubbi riguardo alla sussistenza delle prerogative per avere accesso al patrocinio, trasmette l’istanza del richiedente alla guardia di finanza per ulteriori accertamenti.

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